Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
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obbligatoriamente essere fissato, né deve esserne definito il contenuto. Tuttavia, quando gli organi federali o cantonali competenti emanano una prescrizione tecnica relativa ai requisiti di base, alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, al loro uso o alla loro incorporazione, il significato del requisito di base, concretizzato dal Consiglio federale, deve provvedere affinché la prestazione del prodotto che il fabbricante ha indicato nella dichiarazione di prestazione sia equivalente in Svizzera e in Europa sia sotto il profilo tecnico sia per quanto riguarda la sua portata. Questo è l'unico modo per garantire la partecipazione al mercato europeo.
Un esempio: l'organo cantonale competente in materia di sicurezza in caso d'incendio è incaricato di fissare una durata della resistenza al fuoco di 60 minuti per una porta tagliafuoco. A tale scopo deve emanare una prescrizione tecnica. In questo caso la legislazione sui prodotti da costruzione definisce in modo astratto quali sono i requisiti di base in materia di sicurezza in caso d'incendio e che la resistenza al fuoco può costituire una delle caratteristiche essenziali della porta tagliafuoco. L'organo cantonale è libero di fissare il livello di sicurezza a 60 minuti. Potrebbe anche esigere una durata di 120 minuti oppure non esigere alcuna resistenza al fuoco.
Capoverso 5: la Svizzera è un Paese tecnicamente all'avanguardia, per cui è normale che per un prodotto da costruzione le prescrizioni tecniche possano prevedere in Svizzera ulteriori caratteristiche essenziali che non possono essere ancora valutate con le esistenti specifiche tecniche armonizzate. Le caratteristiche essenziali o i livelli di soglia definiti a livello nazionale devono essere rispettati. Per evitare che si creino ostacoli al commercio, tutti i livelli di soglia e tutte le caratteristiche essenziali che riguardano le prestazioni di un prodotto da costruzione e che sono stabiliti in atti legislativi nazionali devono poter essere provati e indicati nella dichiarazione di prestazione del fabbricante. Gli atti normativi federali o cantonali possono in effetti esigere il rispetto di determinati livelli di soglia o livelli e classi di prestazione di un prodotto da costruzione. Le procedure di valutazione di queste prestazioni dei prodotti devono essere integrate nelle pertinenti specifiche armonizzate (ad es. per un certo livello di soglia). Spetta all'UFCL promuovere presso le organizzazioni di normalizzazione e i servizi statali competenti l'integrazione delle procedure di valutazione non disponibili per fissare i livelli di soglia nella norma a titolo di soluzione possibile (cfr. art. 10).
Capoverso 6: il regolamento europeo sui prodotti da costruzione chiede agli Stati membri dell'UE di adeguare le loro prescrizioni tecniche, le norme e altre regole nazionali alle specifiche tecniche armonizzate158. Questa disposizione è ripresa, perché in caso contrario sussiste il rischio che le regolamentazioni sull’utilizzazione divergano sotto il profilo terminologico o anche quello tecnico e metodologico dalle specifiche armonizzate. Ciò potrebbe dare luogo a nuove prove di prodotti, autorizzazioni, certificazioni o ad altri ostacoli al commercio simili. Questa disposizione è rivolta a Confederazione e Cantoni. Conformemente a tale disposizione nonché al principio sancito nell’articolo 5a LOTC, le prescrizioni tecniche sull'utilizzazione non possono prevedere requisiti (risp. esigenze) di prodotti in contrasto con i requisiti per l’immissione in commercio. L'immissione in commercio di prodotti da costruzione sottostà a metodi e procedure di valutazione armonizzati, che sono definiti
158 Art. 8 cpv. 6 e art. 17 cpv. 5 regolamento (UE) n. 305/2011