Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
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nelle specifiche tecniche armonizzate. Di conseguenza, anche la determinazione delle caratteristiche dei prodotti, dei livelli di soglia o delle classi di prestazione necessari per l'utilizzazione, deve tenere conto di questi metodi e di queste procedure. Le caratteristiche essenziali dei prodotti sono definite nelle specifiche tecniche armonizzate in riferimento ai requisiti delle opere di costruzione. Per questo motivo i sette requisiti delle opere di costruzione devono essere identici in tutti gli Stati che partecipano all'ARR.
Se le prescrizioni tecniche di Confederazione e Cantoni divergono a livello concettuale o di nomenclatura dalle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, come definite nelle specifiche tecniche armonizzate, oppure se queste prescrizioni tecniche utilizzano altre classi di prestazione, altre procedure o metodi di valutazione o di controllo o se prescrivono addirittura procedure di valutazione della conformità autonome in relazione a queste caratteristiche essenziali, occorre eliminare le esistenti divergenze ed evitare che se ne creino nuove, poiché sono proprio queste a costituire gli ostacoli tecnici al commercio in questo settore di prodotti. Ciò non significa che la Svizzera non possa più definire un proprio livello di sicurezza. Si tratta piuttosto di garantire che i concetti e le procedure di valutazione utilizzati in Svizzera non divergano dai concetti e dai metodi e procedure di valutazione previsti dalle specifiche tecniche armonizzate (anch'esse utilizzate in Svizzera). La resistenza al fuoco delle porte tagliafuoco non deve dunque essere sottoposta ad altra classificazione se non a quella prevista dalle specifiche tecniche armonizzate. Oppure, il valore delle sostanze nocive emesse da un prodotto da costruzione deve essere misurato o valutato soltanto conformemente a quanto prevede una specifica tecnica armonizzata esistente.
2.3.2 Immissione in commercio, messa a disposizione sul mercato e dichiarazione di prestazione
Articolo 4
Questo articolo disciplina le condizioni per l'immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione in Svizzera. Il capoverso 1 spiega quando occorre redigere una dichiarazione di prestazione e i capoversi 2 e 3 espongono due eccezioni alla regola del capoverso 1.
Capoverso 1: se un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o se per esso è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, può essere immesso in commercio di principio unicamente se il fabbricante ha sottoposto il prodotto a una valutazione e, sulla base di quest'ultima, ha redatto una dichiarazione di prestazione. È determinante che se un prodotto rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, quest’ultima fissa i metodi di controllo e le procedure di valutazione da applicare. Lo stesso vale per una valutazione tecnica europea richiesta dal fabbricante stesso.
L'immissione in commercio secondo l'«approccio orientato alla prestazione» si caratterizza per il fatto che non sono i prodotti da costruzione in quanto tali a essere normalizzati o standardizzati, bensì i metodi e le procedure per la valutazione e il controllo della prestazione dei prodotti. A causa della particolarità dei prodotti da costruzione in quanto prodotti intermedi, non è definita una «sicurezza» astratta di questi prodotti, avulsa dalla funzione che essi svolgono per l’opera di costruzione. Ogni requisito immaginabile e ragionevole in materia di «sicurezza di un prodotto