Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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da costruzione» può essere oggi descritto come caratteristica essenziale nel quadro di uno dei sette requisiti di base delle opere di costruzione (generalmente nel quadro dalla sicurezza nell'uso). Se risulta ragionevole per un prodotto da costruzione concreto o per un suo componente, nella valutazione della prestazione è possibile considerare in questo modo come caratteristiche del prodotto anche aspetti sanitari e di sicurezza, purché siano definiti in funzione dei requisiti di base delle opere di costruzione e concretizzati come caratteristiche essenziali nel quadro delle norme armonizzate o dei documenti per la valutazione europea.

Per il fabbricante è determinante che la sicurezza di un prodotto da costruzione sia certificata nel quadro di in una dichiarazione di prestazione e delle informazioni di sicurezza che lo accompagnano159. Le norme armonizzate e designate in Svizzera stabiliscono anche metodi per certificare che i requisiti di sicurezza e di tutela della salute del prodotto da costruzione siano soddisfatti, sempre che prescrizioni tecniche nazionali prevedano simili requisiti. Se, in riferimento a un prodotto da costruzione concreto, un requisito in materia di sicurezza risulta rilevante, deve essere sancito in un atto normativo. Spetta all'UFCL promuovere successivamente l'integrazione della definizione legale nelle specifiche tecniche armonizzate come caratteristica essenziale del prodotto, affinché il fabbricante possa includerla nella sua dichiarazione di prestazione.

Capoverso 2: questa disposizione disciplina le eccezioni all'obbligo del fabbricante di redigere una dichiarazione di prestazione. Se il diritto federale o quello cantonale non prescrivono requisiti dei prodotti che richiedono la dichiarazione della prestazione, il fabbricante può astenersi dal redigerla, nonostante il prodotto rientri nell'ambito di applicazione di una norma tecnica designata e per il quale in realtà dovrebbe essere redatta una dichiarazione di prestazione ai sensi del capoverso 1. Il capoverso 2 presenta un elenco esaustivo di tre casi nei quali è possibile derogare all'obbligo di redigere una dichiarazione di prestazione. Le eccezioni previste alle lettere a e b riguardano principalmente le piccole imprese artigianali che non intendono redigere una dichiarazione di prestazione.

Lettera a: il prodotto da costruzione è fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola e identificata opera di costruzione. È il fabbricante stesso che incorpora il prodotto da costruzione, ed è pure responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nell'opera di costruzione conformemente alle prescrizioni applicabili. Si prenda, a titolo di esempio, il caso di un falegname che realizza la porta d'ingresso di una casa, che in realtà rientrerebbe nell'ambito di applicazione della norma armonizzata EN 14351-1. Se non realizza la porta in un processo in serie, ma in un unico esemplare o su specifica del committente per un determinato edificio e l'installa lui stesso in tale edificio, il falegname può far valere questa eccezione.

Lettera b: la seconda eccezione prevede che il prodotto da costruzione sia fabbricato nel cantiere stesso dell'opera di costruzione nel quale deve essere incorporato dalle persone responsabili della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione.

159 Cfr. l'art. 11 par. 6 regolamento (UE) n. 305/2011, il quale prevede che all'atto di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i fabbricanti assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza. Le pertinenti prescrizioni valgono anche per gli altri operatori economici.