Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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Lettera c: questa disposizione si applica ai casi che riguardano la protezione dei monumenti storici e dei beni culturali, per i quali sono opportune delle deroghe. Il concetto di bene protetto deve tuttavia essere interpretato in modo ampio, motivo per cui l'appropriato restauro di opere di costruzione è menzionato soltanto a titolo di esempio («in particolare»). Nel patrimonio culturale da tutelare potrebbe rientrare, ad esempio, anche la copertura con scandole di granito delle case nel Vallese.

Capoverso 3: nei casi in cui non occorre redigere una dichiarazione di prestazione perché il prodotto da costruzione non rientra nell'ambito di applicazione di alcuna norma armonizzata o per il quale non viene rilasciata alcuna valutazione tecnica europea, il prodotto da costruzione deve soddisfare i requisiti di sicurezza corrispondenti alle ragionevoli aspettative degli utilizzatori. Il fabbricante può certificare mediante una «semplice» dichiarazione del fabbricante il rispetto di tali requisiti di sicurezza (variante I). In mancanza di una norma designata non armonizzata a livello internazionale o di una norma nazionale cui riferirsi per valutare la sicurezza di un prodotto da costruzione sotto il profilo della protezione degli utilizzatori, il fabbricante può redigere tale dichiarazione assumendo come criteri di valutazione le prescrizioni dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)160. Secondo l'articolo 11 capoverso 2, se non vi è alcuna specifica tecnica armonizzata per il prodotto in questione, l'UFCL può promuovere presso un'organizzazione di normalizzazione l'elaborazione di una norma nazionale necessaria per il caso concreto e designare in seguito questa norma. I criteri di valutazione elaborati intendono compensare i rischi che devono essere assunti.

Articolo 5

Capoverso 1: la valutazione e la verifica della costanza della prestazione costituiscono la condizione affinché il fabbricante possa redigere una dichiarazione di prestazione secondo l'articolo 4. Le procedure o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione servono a garantire l’esattezza e l’affidabilità della dichiarazione di prestazione. A livello di contenuto, tali procedure o sistemi corrispondono alle procedure di valutazione della conformità della previgente legislazione sui prodotti da costruzione. I previgenti cinque sistemi di valutazione della conformità devono quindi essere sostanzialmente mantenuti come sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e ulteriormente concretizzati nell’ordinanza d’esecuzione. Le specifiche tecniche armonizzate indicano quale sistema applicare a quale prodotto. A seconda delle caratteristiche del prodotto da valutare o verificare, è possibile che per lo stesso prodotto si debbano applicare sistemi diversi di valutazione della prestazione.

Capoversi 2 e 3: nell'ordinanza d'esecuzione il Consiglio federale deve prevedere cinque tipi differenti di procedure da eseguire conformemente alle disposizioni relative alle specifiche tecniche armonizzate che determinano le caratteristiche di un prodotto da costruzione. Non sono le specifiche tecniche armonizzate a prescrivere il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione da applicare a un determinato prodotto o a una determinata caratteristica del prodotto. Affinché, per determinate caratteristiche di prodotti, una specifica tecnica armonizzata preveda sempre gli stessi sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione, questi sistemi sono regolarmente definiti in atti delegati secondo il regolamento

160 RS 832.30