Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
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europeo sui prodotti da costruzione. Questo processo era già previsto per i sistemi di valutazione della conformità secondo la previgente direttiva europea sui prodotti da costruzione. Va rilevato che all'epoca anche la Svizzera, per il tramite dell'AELS, era stata consultata sugli atti normativi della Commissione europea che in passato definiva i sistemi di valutazione della conformità. I riferimenti di questi atti normativi sono finora stati pubblicati nel Foglio federale unitamente alla designazione delle norme armonizzate secondo la previgente LProdC (2001). Il processo di designazione deve essere proseguito poiché se, per la redazione di una dichiarazione di prestazione valida a livello europeo, non si utilizzano in Svizzera gli stessi sistemi di valutazione della conformità o della prestazione, sussiste il rischio che si creino ostacoli tecnici al commercio. Il processo di designazione dà inoltre la possibilità alla Confederazione di prescrivere i sistemi di valutazione della prestazione da applicare. L'UFCL pubblica i riferimenti degli atti internazionali designati nella Raccolta ufficiale (art. 34 cpv. 3).
I sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione prevedono procedure a tappe relative al controllo della produzione in fabbrica, alle prove del prodotto da parte di organismi notificati, alla sorveglianza del processo di produzione da parte di terzi e alla certificazione del prodotto. I sistemi di valutazione della prestazione presentano diversi livelli di processi di prova e valutazione in funzione dell'importanza della sicurezza del prodotto da costruzione per il rispetto dei requisiti di base applicabili alle opere di costruzione. Questi livelli vanno dalla «semplice dichiarazione del fabbricante» sulla base di proprie prove di tipo/calcoli di tipo/documentazione descrittiva del prodotto e del controllo della produzione in fabbrica, conformemente al sistema 4, fino al ricorso complementare a un organismo notificato che certifica il prodotto in base a prove di tipo/calcoli di tipo effettuati da un organismo di collaudo notificato, all'ispezione iniziale della produzione e del controllo della produzione in fabbrica, alla sorveglianza continua di quest'ultima e, infine, a prove a campione effettuate da altri organismi notificati esterni su campioni prelevati prima dell'immissione in commercio del prodotto, il tutto conformemente al sistema 1+. Secondo la caratteristica del prodotto da verificare e secondo il sistema applicabile, il processo può richiedere la partecipazione di uno o più organismi notificati. Il fabbricante può inoltre affidare l'esecuzione di questa procedura di valutazione della prestazione sia a organismi svizzeri notificati e designati conformemente all'articolo 14 e che agiscono come terzi indipendenti, sia a organismi notificati riconosciuti nel quadro dell'ARR.
Capoverso 4: l'ordinanza d'esecuzione deve prevedere semplificazioni delle procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione. Si tratta di consentire al fabbricante, in certi casi, di redigere una dichiarazione di prestazione a costi più contenuti. Le procedure semplificate devono essere previste nei casi seguenti:
a. procedura semplificata di determinazione del prodotto-tipo: il fabbricante deve essere autorizzato da un organismo notificato esterno a rinunciare alla prova iniziale/ai calcoli iniziali, se è in grado di documentare in modo appropriato riferendosi a un atto normativo internazionale designato secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera b che il prodotto da costruzione soddisfi una certa classe di prestazione senza che sia necessario sottoporre una o più delle sue caratteristiche a prove o a ulteriori prove. Deve anche avere il diritto di rinunciare alle prove di tipo/calcoli di tipo se la dichiarazione