Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
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di prestazione può essere redatta sulla base di risultati di prove ottenuti per un altro prodotto da costruzione (anche di terzi).
b. Le procedure semplificate devono anche essere previste per microimprese che fabbricano un prodotto da costruzione sottoposto a uno dei sistemi di valutazione della prestazione previsti quando la sicurezza del prodotto è poco rilevante per quella dell'opera di costruzione (sistemi 3 e 4). Occorre tuttavia provvedere affinché la procedura semplificata non possa essere applicata se le condizioni relative alle dimensioni dell'impresa sono eluse.
c. Le procedure semplificate devono infine essere applicate nei casi in cui il prodotto da costruzione non è fabbricato in serie.
Articolo 6
Capoverso 1: la LProdC deve prevedere la possibilità di definire classi di prestazione. Affinché la Svizzera possa eventualmente adottare classi di prestazione definite in atti normativi internazionali, l'UFCL deve essere abilitato a riprendere questi atti normativi per designazione (lett. a). Analogamente deve essere possibile designare atti normativi internazionali che definiscono le condizioni alle quali si ritiene che un prodotto da costruzione soddisfi a una certa classe di prestazione senza prove o senza ulteriori prove (lett. b). Questo diminuisce notevolmente i costi che i fabbricanti devono sostenere per le prove.
Capoverso 2: se specifiche armonizzate prevedono livelli di soglia e livelli o classi di prestazione, i sistemi di classificazione nazionali devono essere adattati a queste specifiche armonizzate. Un esempio concreto concerne le classificazioni della sicurezza in caso d’incendio secondo le norme armonizzate e secondo la norma dell’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA). La norma dell'AICAA è in corso di revisione per adattarne la classificazione a quella delle norme armonizzate europee. Lo scopo di questa revisione è di evitare il rischio che sorga un ostacolo tecnico al commercio dovuto al fatto che un prodotto classificato in Europa debba essere riesaminato prima di essere utilizzato in Svizzera solo perché il sistema di classificazione svizzero differisce da quello europeo. In questo modo non si prescrive né si limita la scelta di una certa classe o di un certo valore di prestazione o del livello di sicurezza stesso. Questa scelta continua a essere compiuta a livello svizzero, consentendo di preservare in questo modo il livello di sicurezza caratteristico del nostro Paese. L'armonizzazione verte soltanto sulla terminologia, in altre parole sull'adozione di un «linguaggio tecnico comune».
Articolo 7
Capoverso 1: l'«approccio orientato alla prestazione» della nuova legislazione non prevede più come condizione per l'immissione in commercio che un prodotto da costruzione sia conforme a una norma armonizzata o a una valutazione tecnica (benestare). È però determinante che le indicazioni fornite dal fabbricante sulla prestazione del prodotto da costruzione siano affidabili e costanti. Il fabbricante deve quindi assumersi la responsabilità che il prodotto da costruzione da lui fabbricato sia conforme non a tutte le caratteristiche essenziali definite in una norma armonizzata, bensì unicamente alle caratteristiche del prodotto di cui è tenuto a dichiarare la prestazione e per la quale ha effettivamente redatto una dichiarazione. La prestazione effettiva di un prodotto da costruzione deve corrispondere a quella che figura nella dichiarazione di prestazione del fabbricante. Riguardo al contenuto della dichiarazione, il fabbricante beneficia della presunzione di conformità: le sue