Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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indicazioni sono presunte affidabili. In caso di contenzioso con il fabbricante, spetta alla controparte provarne l'inesattezza.

Capoverso 2: la dichiarazione di prestazione deve fare riferimento alle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione definite nelle applicabili specifiche tecniche armonizzate designate. Tuttavia, il nuovo approccio, che consiste nell’indicare le caratteristiche del prodotto da costruzione in una dichiarazione di prestazione per poterlo immettere in commercio, non richiede più che tutte le caratteristiche del prodotto previste in una norma armonizzata siano dichiarate. Per il mercato europeo il regolamento dell'UE sui prodotti da costruzione richiede unicamente la dichiarazione della prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione161. Allo stesso tempo il regolamento dell'UE prevede che il fabbricante indichi nella sua dichiarazione le caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l'uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all'uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intende mettere a disposizione sul mercato il prodotto da costruzione162.

Capoverso 3: il Consiglio federale deve avere la possibilità di obbligare il fabbricante a includere nella dichiarazione di prestazione in particolare le informazioni considerate anche nella prassi, come indispensabili per gli utilizzatori del prodotto da costruzione. Per questa ragione la presente disposizione prevede la possibilità di stabilire nell'ordinanza d'esecuzione le caratteristiche per le quali deve in tutti i casi essere dichiarata la prestazione del prodotto. Al riguardo deve essere possibile designare in particolare anche in atti normativi internazionali che contengano almeno le caratteristiche essenziali del prodotto sottoposte a questo obbligo di dichiarazione (periodo 1). Se in Svizzera sono stati definiti livelli di soglia per la prestazione di un prodotto riguardo alla sua immissione in commercio conformemente alle prescrizioni della LProdC e delle sue disposizioni d'esecuzione, tali livelli di soglia devono essere rispettati. Analogamente, se in conformità a questi o altri atti legislativi federali o cantonali sono stati definiti livelli di soglia per la prestazione di un prodotto in relazione all'utilizzazione, anche tali livelli di soglia devono essere rispettati affinché il prodotto possa essere utilizzato. Il fabbricante non deve a tal fine effettuare alcuna procedura di certificazione distinta, né in particolare alcuna procedura di autorizzazione: è tenuto a verificare per l'immissione in commercio in Svizzera quale prestazione deve fornire il prodotto secondo le disposizioni legali in vigore. A tale scopo può anche consultare il punto di contatto di prodotti da costruzione di cui all'articolo 18. Nella dichiarazione di prestazione espone dunque le prestazioni del prodotto rilevanti e i relativi valori. La dichiarazione di prestazione funge pertanto da prova che i livelli di soglia o le classi di prestazione siano stati rispettati.

Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale deve inoltre avere la possibilità di fissare livelli di soglia o classi di prestazione da rispettare in Svizzera. Questo vale in particolare qualora il Consiglio federale stabilisca tali valori sulla base di normative internazionali – che la Svizzera recepisce volontariamente nell'ambito dell'ARR. Il Consiglio federale può quindi anche designare atti normativi internazionali che fissano tali livelli di soglia o classi di prestazione o conferire questo compito all'UFCL, in particolare quando è necessario ai fini dell'esecuzione

161 Art. 6 par. 3 lett. c) regolamento (UE) n. 305/2011

162 Art. 6 par. 3 lett. e) regolamento (UE) n. 305/2011