Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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dell'ARR (periodo 2). Si tratta di normative che limitano l'immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione e non il loro uso. Queste normative non pregiudicano dunque nemmeno il diritto degli organi cantonali di stabilire disposizioni (anche più severe) sull'uso del medesimo prodotto da costruzione in opere di costruzione.

La disposizione sui livelli di soglia stabiliti dal Consiglio federale non pregiudica la fissazione di livelli di soglia secondo il diritto in materia di protezione dell’ambiente e quello in materia di prodotti chimici, che disciplinano il settore dei divieti e delle restrizioni relative alle componenti dei prodotti non coperto dal diritto sui prodotti da costruzione. Possono invece essere interessati da questa disposizione le caratteristiche dei prodotti da costruzione in relazione alla sicurezza del prodotto, la cui fissazione già oggi, secondo il diritto in materia di sicurezza dei prodotti, è di competenza del Consiglio federale. Il Consiglio federale può definire aspetti sanitari e di sicurezza in virtù della legislazione sui prodotti da costruzione e in seguito spetta al fabbricante attestarne il rispetto nella dichiarazione di prestazione, secondo i metodi e le procedure delle specifiche tecniche armonizzate. Se queste non prevedono ancora metodi o procedure per la valutazione degli aspetti sanitari e di sicurezza, devono essere completate conformemente all'articolo 10 con procedure di valutazione delle caratteristiche del prodotto e dei livelli di soglia, sempre che questo sia ragionevole in relazione alla caratteristica concreta del prodotto.

Capoverso 4: se è redatta una dichiarazione di prestazione (e non è applicabile alcuna deroga secondo l'art. 4 cpv. 2) le informazioni sulla prestazione del prodotto da costruzione possono essere comunicate al di fuori della dichiarazione di prestazione soltanto se figurano in quest'ultima. Con questa prescrizione si intende impedire che le prestazioni del prodotto, obbligatoriamente da dichiarare, siano rimosse dalla dichiarazione di prestazione e che, evitando la specifica tecnica armonizzata, vengano valutate con metodi e procedure non equiparabili, con la conseguenza che i risultati di tali valutazioni non sono siano equiparabili.

Capoverso 5: questa disposizione riprende quella del regolamento europeo sui prodotti da costruzione, secondo cui il fabbricante deve mettere a disposizione degli utilizzatori, contemporaneamente alla dichiarazione di prestazione, tutte le informazioni relative al contenuto di sostanze pericolose dei prodotti da costruzione richieste secondo gli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)163. Le pertinenti prescrizioni della legislazione svizzera sui prodotti chimici figurano negli articoli dell'ordinanza sui prodotti chimici ai quali si rinvia nella prescrizione di questo capoverso164.

Capoverso 6: si tratta di una disposizione che delega la competenza di disciplinare a livello di disposizione d'esecuzione.

163 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/105/CEE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30 dicembre 2006, pag. 1.

164 Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (ordinanza sui prodotti chimici, OPChim), RS 813.11.