Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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Articolo 8

Questa disposizione sancisce la presunzione di conformità per la sicurezza dei prodotti da costruzione. Al fine di migliorare la trasparenza degli obblighi del fabbricante in relazione alla sicurezza dei prodotti, il diritto in materia di sicurezza per prodotti da costruzione deve essere integrato nella LProdC. Gli aspetti concreti sanitari e di sicurezza connessi a un prodotto da costruzione devono in effetti essere valutati non in base allo «stato della scienza e della tecnica», bensì tenendo conto delle specifiche tecniche armonizzate o dei criteri per la redazione di una dichiarazione da parte del fabbricante. Ne risulta per il fabbricante una maggiore trasparenza riguardo ai suoi obblighi, poiché questi sono concretizzati nel rispetto del principio di proporzionalità. Se può certificare la sicurezza del prodotto con i metodi delle specifiche armonizzate, il fabbricante deve beneficiare della presunzione di conformità, in altre parole della presunzione che il prodotto da costruzione soddisfi tutte le esigenze immaginabili che pongono gli aspetti sanitari e di sicurezza. In merito alla variante II vedi il commento nel numero 2.2.

2.4 Prescrizioni per gli operatori economici

Articolo 9

Capoverso 1: gli operatori economici della catena di fabbricazione e fornitura – ossia i fabbricanti, i mandatari, gli importatori e i distributori e – secondo la previgente LProdC (2001) avevano in linea di principio già gli stessi obblighi previsti dalla nuova legge: devono provvedere affinché siano immessi in commercio e messi sul mercato soltanto prodotti che rispettano i requisiti conformemente agli atti normativi sui prodotti da costruzione. Secondo la LProdC (2001) potevano essere immessi in commercio soltanto prodotti idonei per l'uso previsto. I prodotti da costruzione dovevano inoltre soddisfare le condizioni previste da altri atti legislativi federali (in particolare il diritto in materia di sicurezza dei prodotti e quello in materia di protezione dell’ambiente) e rispettare le regole di utilizzazione stabilite in conformità con i requisiti di base applicabili alle opere di costruzione. Già secondo la previgente legislazione (comprese la LOTC, la LSPro, la legislazione sui prodotti chimici e quella sulla protezione dell’ambiente, le disposizioni in materia di protezione antincendio dell'AIOT ecc.) i fabbricanti hanno determinati obblighi, che riguardano segnatamente:

- la redazione di una dichiarazione del fabbricante e la messa a disposizione dei necessari documenti di conformità (certificati di conformità, rapporti di collaudo, rapporti di ispezione, certificati di controllo della produzione in fabbrica ecc.) richiesti a seconda della procedura di valutazione della conformità applicabile;

- la conservazione dei documenti tecnici e dei documenti di conformità per un periodo di dieci anni dalla fabbricazione del prodotto da costruzione;

- l'esecuzione di controlli della produzione in fabbrica per garantire le caratteristiche dei prodotti fabbricati in serie;

- la descrizione e la designazione del prodotto da costruzione per consentirne l'identificazione e la tracciabilità, compresi l'indicazione del nome del fabbricante o del suo nome commerciale sul prodotto, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento;

- l'indicazione delle informazioni di sicurezza relative a un prodotto da costruzione;