Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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- l'esecuzione di un blocco delle vendite, richiamo o ritiro dei prodotti dal mercato che non soddisfano più i requisiti di sicurezza richiesti, nonché altri obblighi di collaborazione, di prevenzione del rischio e di informazione nel quadro della vigilanza del mercato.

Nella riveduta legislazione sui prodotti da costruzione, tutti questi obblighi devono essere resi più trasparenti in modo da garantire una maggiore certezza del diritto. Non devono tuttavia essere apportati cambiamenti sostanziali rispetto alla previgente legislazione. Gli obblighi dei fabbricanti devono tuttavia essere esposti in un elenco degli obblighi in modo tale che nell'ambito della vigilanza del mercato dei prodotti da costruzione essi possano contribuire alla certezza del diritto. Questo vale per analogia anche per i mandatari, gli importatori e i distributori. In quanto a valle del fabbricante nella catena di fornitura e distribuzione di prodotti da costruzione, essi sono responsabili che le informazioni sulle prestazioni dei prodotti contenute nella documentazione dei fabbricanti pervenga integralmente, in modo affidabile e senza modifiche agli utilizzatori del prodotto, ossia progettisti, committenti, imprenditori generali, imprenditori dei settori dell’edilizia e dell’ingegneria civile nonché dei rami accessori dell’edilizia. Se si parte dalla prima immissione in commercio del prodotto e, quale tappa successiva nella catena di fornitura e di distribuzione, di una sua messa a disposizione sul mercato, è evidente che gli obblighi di importatori o distributori non possono essere gli stessi di quelli dei fabbricanti. Per questa ragione è opportuno stilare elenchi degli obblighi anche per questi operatori economici. In tal modo si rimedia pure alla situazione problematica determinata dal fatto che, sotto l'attuale regime di immissione in commercio ripetuta di un prodotto secondo la LOTC e la LSPro, gli obblighi del fabbricante incombono anche, a titolo sussidiario, all'importatore, al distributore e perfino al prestatore di servizi165. Inoltre, visto che il sistema nel diritto in materia di prodotti da costruzione differisce profondamente da quello degli altri ambiti sottoposti al new approach per quanto riguarda l'importanza dei certificati di conformità, non è sufficiente che un importatore o un distributore possa semplicemente rinviare alle informazioni disponibili presso il fabbricante, come prevede l'articolo 17 capoverso 2 LOTC. Non si tratta in effetti di accertare che il prodotto da costruzione sia stato esaminato e dunque conforme a una determinata prescrizione o norma tecnica, bensì di conoscere la prestazione del prodotto. Gli utilizzatori devono disporre di informazioni complete, affidabili e invariate, altrimenti non è possibile presumere automaticamente che il prodotto possa essere utilizzato in tutta sicurezza secondo l’uso previsto, cosa che in seguito potrebbe comportare rischi in relazione alla sicurezza delle opere di costruzione.

Nell'ordinanza d'esecuzione il Consiglio federale può emanare prescrizioni dettagliate destinate agli operatori economici per tutti i casi di cui alle lettere a-f.

Capoverso 2: un importatore o distributore che agisce quasi come un fabbricante, deve essere trattato come tale. Questo si verifica in particolare quando un importatore o un distributore commercializzano un prodotto con il proprio nome o quando modificano un prodotto in misura tale che la dichiarazione di prestazione originaria del fabbricante non corrisponde più alle prestazioni effettive del prodotto.

Capoversi 3 e 4: il capoverso 3 prevede che, se gli organi di vigilanza del mercato lo richiedono, gli operatori economici devono ricostruire senza lacune la catena di

165 Disposizioni disciplinate ad es. nell'art. 3 cpv. 6 LSPro.