Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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strativa il capoverso 3 rinvia agli articoli 21 e 22 LOTC. In base a tali disposizioni, le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni possono scambiarsi informazioni e documenti qualora ciò sia necessario per l’applicazione di prescrizioni tecniche. Le condizioni per l’assistenza amministrativa internazionale sono disciplinate in modo esaustivo nell’articolo 22 LOTC.

Articolo 32

Questo articolo riprende l’articolo 14 LSPro e costituisce una nuova versione della regolamentazione sugli emolumenti dell’articolo 14 LProdC (2001). Il capoverso 1 stabilisce espressamente che il Consiglio federale disciplina il finanziamento dell’esecuzione. Il capoverso 2 prevede che gli organi d’esecuzione possano riscuotere emolumenti per la loro attività. In particolare, quando a seguito dei controlli eseguiti nel quadro della vigilanza del mercato si sollevano obiezioni, essi devono avere la possibilità di fatturare le misure di verifica o correttive alla persona interessata. In caso contrario, i contribuenti dovrebbero assumersi i costi delle misure volte a eliminare i difetti nel prodotto, di cui non sono responsabili. Inoltre qui si intendono anche gli emolumenti che l’autorità di designazione può riscuotere dagli organismi di valutazione tecnica e dagli organismi notificati per le prestazioni e i controlli. Anche i punti di contatto di prodotti possono riscuotere emolumenti quando le informazioni richieste da un operatore economico, da un organismo notificato o da un organismo di valutazione tecnica vanno al di là delle informazioni da fornire in virtù dell’articolo 18 sulle disposizioni legali in Svizzera concernenti l’immissione in commercio e l’utilizzazione dei prodotti da costruzione. Per analogia gli organismi notificati e gli organismi di valutazione tecnica possono fatturare i costi delle loro prestazioni di valutazione e di controllo.

Articolo 33

La presente disposizione riprende l’articolo 15 LSPro e non introduce alcuna modifica di rilievo rispetto alla regolamentazione prevista nell’articolo 15 LProdC (2001).

Articolo 34

I capoversi 1 e 2 prevedono una regolamentazione generale e di base in materia di delega: il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione della presente legge e può delegare all’UFCL l’emanazione di norme amministrative e tecniche. Per l’applicazione delle LProdC sono indispensabili disposizioni d’esecuzione a livello di ordinanza – come l’attuale LProdC (2001). Il Consiglio federale potrà quindi mettere in vigore la LProdC solo una volta emanato le necessarie disposizioni d’esecuzione. La disposizione del capoverso 2 è tesa a favorire lo sviluppo della legislazione sui prodotti da costruzione. Dall'applicazione dell’attuale LProdC (2001) è emerso che il diritto in vigore in materia di prodotti da costruzione è troppo rigido e non consente di reagire in modo adeguato e rapido alle innovazioni tecniche: ciò comporta svantaggi concorrenziali per i fabbricanti svizzeri nel commercio internazione e pregiudica l’osservanza delle prescrizioni dell’ARR. Il Consiglio federale deve quindi disciplinare i dettagli tecnici o poterne delegare la regolamentazione.

Il capoverso 3 prevede che gli atti internazionali designati debbano essere pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.