Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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2.10 Disposizioni finali

Articolo 35

L'attuale LProdC (2001) è abrogata.

Articolo 36

Questo articolo concerne le disposizioni transitorie.

Capoverso 1: i prodotti da costruzione possono essere immessi in commercio fino al 30 giugno 2015 secondo la LProdC (2001) vigente. In relazione all’esportazione va tenuto in considerazione che il principio del riconoscimento reciproco secondo l’ARR non si applica a questi prodotti. Dal 1° luglio 2015 devono essere osservate le norme della LProdC riveduta, in particolare quelle riferite alla dichiarazione di prestazione.

Capoverso 2: questo capoverso comprende una disposizione che disciplina l’utilizzazione dei documenti di conformità (dichiarazione di conformità ed eventualmente certificato di conformità) redatti secondo il diritto vigente: per i prodotti che possono essere immessi in commercio in Svizzera fino al 30 giugno 2015 ancora secondo il diritto vigente, si devono poter utilizzare anche i documenti di conformità redatti in virtù di tale diritto per indicare le prestazioni dei prodotti nel quadro di una dichiarazione di prestazione. Ciò evita al fabbricante di ripetere controlli, certificazioni, ispezioni ecc., che avevano portato al rilascio di un documento di conformità e, di conseguenza, di sostenere spese aggiuntive.

Capoverso 3: gli orientamenti per il benestare tecnico europeo (European Technical Approval Guideline, ETAG) permettono l’immissione in commercio in Svizzera e nel SEE. Dopo l’entrata in vigore della riveduta LProdC, essi non potranno più essere utilizzati per il rilascio o il rinnovo di benestare tecnici europei secondo il diritto anteriore, dato che il regolamento europeo sui prodotti da costruzione si applicherà senza restrizioni dal 1° luglio 2013 e da tale data non sarà più possibile immettere in commercio nell’UE alcun prodotto da costruzione sulla base di benestare secondo il diritto anteriore. Tuttavia i benestare tecnici europei, se non devono essere adeguati, potranno ancora servire da base per il rilascio delle valutazioni tecniche europee secondo il nuovo diritto in Svizzera e nel SEE. Se invece devono essere adeguati, a causa dell’entrata in vigore del nuovo diritto in materia di prodotti da costruzione, i benestare tecnici europei dovranno anzitutto essere trasposti, nel limite del possibile, in un documento per la valutazione europea affinché possano poi fungere da base per una valutazione tecnica europea.

Capoverso 4: i benestare tecnici europei rilasciati in Svizzera secondo il diritto anteriore in materia di prodotti da costruzione (LProdC, 2001) sono generalmente validi cinque anni. È quindi possibile che la loro validità termini solo dopo l’entrata in vigore della riveduta LProdC. I benestare in corso di validità possono essere impiegati come valutazioni tecniche europee secondo il nuovo diritto.

Articolo 37

Il Consiglio federale determina la data di entrata in vigore.