Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine
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Processo di dichiarazione attuale:
Processo standard 1: Dichiarazione medica Dichiarazione di Dichiarazione iniziale laboratorio complementare
Processo standard 2: Dichiarazione di Dichiarazione laboratorio complementare
Processo standard 3: Dichiarazione di laboratorio
Processo standard 4:
Dichiarazione di un aumento delle osservazioni o di un evento particolare
4.2 Commento alle singole disposizioni
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza regolamenta quali osservazioni relative a malattie trasmissibili dell’uomo debbano essere dichiarate dal singolo soggetto all’obbligo di dichiarazione all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e al competente medico cantonale. Essa fissa inoltre i criteri, il momento, i termini, i contenuti, le modalità della dichiarazione e il tipo di trasmissione.
Art. 2 Dichiarazione di referti clinici
L’articolo 2 rinvia all’allegato 1 della presente ordinanza. L’allegato 1 elenca in ordine alfabetico i referti clinici che i medici, gli ospedali e le istutuzioni del settore sanitario pubbliche o private devono dichiarare (cpv. 1).
La tabella si articola nel modo seguente.
1. Colonna Osservazione: le osservazioni da dichiarare sono elencate in ordine alfabetico.
2. Colonna Criteri di dichiarazione: le osservazioni devono essere dichiarate non appena risultano soddisfatti i criteri di dichiarazione menzionati (cfr. in merito anche commento all’art. 6).
3. Colonna Termine di dichiarazione: vengono qui definiti i termini di dichiarazione vincolanti per le singole osservazioni nonché gli strumenti di dichiarazione specifici. Si opera una distinzione tra i termini di 2 ore, 24 ore e 1 settimana.
4. Colonna Informazioni sull’osservazione soggetta all’obbligo di dichiarazione: si utilizzano categorie di ordine generale come concetti che fanno riferimento alla terminologia dell’articolo 6 OEp. Per motivi di trasparenza ora le indicazioni da dichiarare in merito alle osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione sono riprese con una formula sintetica nell’ordinanza del DFI. I concetti sono formulati in maniera sufficientemente aperta per tenere conto delle esigenze pratiche. Le singole indicazioni dettagliate non sono riportate nell’ordinanza, bensì nel modulo