Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine
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dell’ordinanza sull’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull’impiego confinato, OIConf; RS 814.912).
In riferimento all‘articolo 5 Qualifica del dirigente di laboratorio
H+ ritiene importante fare in modo che non insorgano discrepanze tra l’ordinanza sui laboratori, da un lato, e gli articoli 53 e 54 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e l’articolo 42 dell’ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ordinanza sulle prestazioni, OPre; RS 832.112.31), dall‘altro. LabmedCH e USML caldeggiano la modifica dei requisiti richiesti per la direzione di un laboratorio medico secondo il concetto QUALAB (Concetto di garanzia della qualità nel laboratorio medico), al fine di tenere conto della prassi corrente nei laboratori d'ospedale.
In riferimento all‘articolo 13 Buona prassi, sistema di gestione della qualità e controllo esterno della qualità
Il Cantone TI, FAMH, LabmedCH, SSM e USML sostengono che l’articolo 13 e gli allegati 1 e 2 dovrebbero riferirsi alla Norma ISO (International Organization for Standardization) 15189 «Medical laboratories -- Requirements for quality and competence» (Laboratori medici – Requisiti particolari riguardanti la qualità e la competenza). USML e labmedCH affermano che molti punti dell’allegato 1 sono ridondanti, essendo già descritti sia nel concetto QUALAB sia nei criteri per il funzionamento di laboratori d'analisi medica (CFLAM) elaborati dalla USML, e chiedono di menzionare questi ultimi come documenti applicabili. ZH e SUVA auspicano che si rimandi anche alle regole fondamentali di buona prassi microbiologica conformemente all‘allegato 3 n. 1 dell’ordinanza sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi (OPLM; RS 832.321).
In riferimento all‘allegato 1 capitolo 3.1 Locali
Il Cantone ZH chiede di concretizzare le prescrizioni sull’eliminazione dei rifiuti, in particolare per quel che riguarda i rifiuti infettivi, con un rimando all’OIConf e all’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610).
In riferimento all‘allegato 1 capitolo 4.6.3 Norme di sicurezza e d’igiene
Il Cantone ZH chiede di inserire un ulteriore rimando alle regole fondamentali di buona prassi microbiologica di cui all’allegato 3 n. 1 OPLM e alle norme sui rifiuti contaminati di cui all’allegato 4 OIConf. Teme inoltre che la presenza di requisiti diversi in ordinanze i cui campi d’applicazione variano solo minimamente complichi notevolmente l‘esecuzione.
4.2.2. Sezione 2: Condizioni per l’autorizzazione
In riferimento all‘articolo 5 Qualifica del dirigente di laboratorio
LabmedCH e USML auspicano l‘adattamento dei requisiti richiesti per la direzione di un laboratorio medico secondo il concetto QUALAB per tenere conto della prassi corrente nei laboratori d'ospedale. Il Cantone VD ritiene che due anni di esperienza professionale in analisi microbiologica non siano sufficienti per i dirigenti di laboratorio che non hanno concluso una formazione universitaria in microbiologia.
In riferimento all‘articolo 6 Qualifica ed esperienza professionale del personale
3 Cantoni (GE, JU, TI) e labmedCH ritengono insufficiente che solo la metà delle persone incaricate dello svolgimento delle analisi possieda le qualifiche e l’esperienza professionale di un anno prescritte dall’ordinanza. VD, FAMH, LabmedCH e SSM considerano inadeguate le qualifiche professionali richieste e chiedono diverse modifiche.
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