Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine
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Lettera c
I Cantoni FR e SZ ritengono che le patologie pediatriche rare non debbano essere rilevate dai sistemi di sorveglianza delle malattie trasmissibili.
Lettera d
3 Cantoni (GE, JU, NE) accolgono con favore l’introduzione di sistemi per sorvegliare le infezioni associate alle cure e rilevare la resistenza agli antibiotici. NE apprezza inoltre in linea di principio i sistemi di individuazione precoce e di sorveglianza previsti. BL e la CDS approvano l’articolo, sulla cui scorta attendono, a partire dal 2017, un contributo sostanziale della Confederazione al Centro svizzero per la resistenza agli antibiotici anresis.ch. TI chiede che gli strumenti di rilevazione dei dati siano sviluppati in collaborazione con i Cantoni, affinché la rilevazione risponda anche alle loro esigenze. anresis.ch auspica che il finanziamento definitivo di anresis.ch sia disciplinato nell’ambito della revisione della LEp. Insieme al parere ha inoltrato un elenco dettagliato dei costi supplementari e dei costi annui d’esercizio derivanti dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni (cfr. proposta al Consiglio federale).
Capitolo 2: Dichiarazioni obbligatorie
AMCS approva esplicitamente le disposizioni concernenti il sistema di dichiarazione obbligatoria come base per la sorveglianza delle malattie trasmissibili in Svizzera nell’ottica di un’ottimizzazione del sistema di dichiarazione e della cooperazione tra Confederazione e Cantoni.
Art. 4 Oggetto dell’obbligo di dichiarazione
1 L’obbligo di dichiarazione riguarda le osservazioni di cui all’articolo 12 capoverso 6 LEp ef-
fettuate durante l’esercizio dell’attività professionale.
2 Gli ospedali e le altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario nonché i laboratori
sono tenuti a garantire l’attività di dichiarazione al loro interno.
Per FR e SGPG sarebbero necessarie disposizioni supplementari per punire i professionisti e le istituzioni che violano l’obbligo di dichiarazione.
Capoverso 1
Il Cantone TI chiede l’armonizzazione di questo articolo con l’articolo 1 della vigente ordinanza concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell’uomo (ordinanza sulla dichiarazione; RS 818.141.1).
Capoverso 2
Il Cantone TI deplora che non siano menzionati i medici liberi professionisti e ritiene che il presente articolo debba essere armonizzato con l’articolo 12 LEp. Raccomanda inoltre una definizione chiara della nozione di «istituzioni del settore sanitario» e chiede in particolare di elencare in modo esplicito i servizi di assistenza e cure a domicilio (Spitex) e le case per anziani o istituti per invalidi. PharmaSuisse auspica una descrizione più precisa delle istituzioni soggette all’obbligo di dichiarazione, perché non è chiaro se vi rientrino anche i farmacisti. Sollecita infine un rimando alla legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed).
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