Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine
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affidare un ruolo di coordinamento all’UFSP, in virtù della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). NE approva l’elaborazione di piani d’emergenza «specifici a seconda dell’agente patogeno» e il coordinamento tra i Cantoni.
Capoverso 1
7 Cantoni (AI, LU, SH, SZ, UR, ZG, ZH) esprimono riserve. Per LU non è chiaro quali piani di emergenza debbano essere elaborati in aggiunta ai piani pandemici esistenti e chiede una formulazione potestativa. 5 Cantoni (AI, SZ, UR, ZG, ZH) esprimono riserve sull’espressione «specifici a seconda dell’agente patogeno». AI e ZH chiedono una formulazione da cui emerga che i piani «specifici a seconda dell’agente patogeno» vanno elaborati unicamente nei casi in cui è opportuno. ZG domanda di rinunciare all’elaborazione di piani «specifici a seconda dell’agente patogeno» a livello cantonale. SZ e UR ritengono che i piani «specifici a seconda dell’agente patogeno» siano sproporzionati e legati a notevoli oneri supplementari. SZ esige di specificare perlomeno quali agenti patogeni richiedano l’elaborazione di piani d’emergenza.
Capoverso 2
2 Cantoni (SZ, TI) esprimono riserve. SZ considera vincolante il fatto che i Cantoni coordinino l’elaborazione dei piani d’emergenza. TI ritiene illusorio il coordinamento con i Paesi limitrofi e, riferendosi alla competenza dell’UFSP per la cooperazione internazionale, chiede di sopprimere il relativo passaggio.
Capoverso 3
Il Cantone TI non ritiene opportuno pubblicare i piani d’emergenza, in quanto potrebbero allarmare la popolazione. Propone invece una formulazione potestativa che preveda la possibilità di mettere questi piani a disposizione di determinati gruppi di interesse.
Titolo secondo: Individuazione e sorveglianza
Capitolo 1: Sistemi di individuazione precoce e di sorveglianza
Art. 3
L’UFSP gestisce in particolare i seguenti sistemi di individuazione precoce e di sorveglianza:
a. il sistema di dichiarazione per rilevare i referti clinici e i risultati delle analisi di laboratorio;
b. il sistema di sorveglianza delle malattie trasmissibili frequenti (sistema di dichiarazione Sen-
tinella);
c. il sistema di rilevamento delle patologie pediatriche rare nei bambini ricoverati in ospedale
(Swiss Pediatric Surveillance Unit SPSU);
d. i sistemi di sorveglianza di infezioni associate alle cure e resistenze agli agenti patogeni.
I Cantoni AI e SG sottolineano che i sistemi di sorveglianza (AI e SG) e le analisi (AI) che la Confederazione esige dai Cantoni debbano essere finanziati o indennizzati anche dalla Confederazione.
Swiss TPH ritiene che per valutare la situazione e attuare i provvedimenti in modo accurato nel corso dell‘anno sia necessario approntare a scadenze trimestrali o mensili i dati relativi ai test sia positivi che negativi che contemplino variabili minimamente descrittive, tra cui almeno quelli riguardanti l’età, il sesso e il domicilio, come previsto dalle direttive dell’Organizzazione mondiale della sanità OMS e dell‘European Center for Disease Prevention and Control ECDC.
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