Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine

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Art. 5 Termine della dichiarazione nel caso di un possibile pericolo per la salute pubblica

Se le autorità cantonali soggette all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 12 capoverso 4 LEp o i conduttori di navi o i piloti di aeromobili sulle rotte internazionali o charter effettuano

un’osservazione in base alla quale vi è un sospetto pericolo per la salute pubblica, dichiarano immediatamente tale osservazione.

Il Cantone BS propone di verificare se anche gli autisti di autobus e i macchinisti e il personale d’accompagnamento dei treni internazionali, così come le istituzioni che li occupano, debbano sottostare all’obbligo di dichiarazione; eventualmente dev’essere inserito l’ampliamento corrispondente in tutti gli articoli rilevanti della OEp e dell’ordinanza del DFI concernente le osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano. FR e SGPG chiedono una precisazione e la limitazione alle malattie che rappresentano un pericolo grave e diretto per la salute pubblica e la cui dichiarazione serve a evitarne la diffusione (SGPG). A PharmaSuisse non risulta chiaro in che modo persone prive di qualifiche specifiche possano garantire l’obbligo di dichiarazione.

Art. 6 Dichiarazioni di referti clinici

La dichiarazione di referti clinici di medici, ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario contiene, a seconda dell’agente patogeno, le seguenti informazioni:

a. la diagnosi e la comparsa;

b. in merito alla disposta diagnostica di laboratorio: indicazioni sul motivo del test, sulla data del

prelievo, sul materiale di analisi e sul metodo;

c. in merito al decorso: indicazioni su complicanze, ricoveri in ospedale e decessi;

d. in merito all’esposizione: indicazioni su luogo, ora, via di trasmissione e contesto;

e. lo stato delle vaccinazioni e lo stato immunitario;

f. l’appartenenza a un gruppo di persone a rischio elevato d’infezione;

g. informazioni su comportamenti a rischio o fattori di rischio;

h. i provvedimenti adottati;

i. il referto delle analisi di laboratorio;

j. informazioni sull’aumento di osservazioni o su osservazioni straordinarie;

k. in merito alla persona in questione:

1. il nome, il cognome, l’indirizzo e il numero di telefono, se necessari ai fini dei provvedimenti di cui agli articoli 15 e 33-38 LEp, altrimenti solo le iniziali del nome e del cognome e il luogo di domicilio; se la persona non è domiciliata in Svizzera, il luogo di dimora,

2. il sesso,

3. la data di nascita,

4. la nazionalità,

5. la professione,

6. il Paese di origine;

l. i dati di contatto del medico o dell’ospedale o dell’istituzione pubblica o privata del settore

sanitario.

2 Cantoni (GL, GR) esprimono un parere unanime e senza riserve a favore dell’articolo e approvano esplicitamente la semplificazione della procedura di dichiarazione. Il Cantone FR reputa completo l’articolo riguardo alla dichiarazione dell’HIV/AIDS.

Il Cantone ZH auspica che la maggior parte dei dati sia rilevata nell’ambito delle dichiarazioni complementari, affinché la prima dichiarazione possa avvenire in tempi brevi. ZH e Swiss TPH

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