Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine
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Art. 5 Termine della dichiarazione nel caso di un possibile pericolo per la salute pubblica
Se le autorità cantonali soggette all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 12 capoverso 4 LEp o i conduttori di navi o i piloti di aeromobili sulle rotte internazionali o charter effettuano
un’osservazione in base alla quale vi è un sospetto pericolo per la salute pubblica, dichiarano immediatamente tale osservazione.
Il Cantone BS propone di verificare se anche gli autisti di autobus e i macchinisti e il personale d’accompagnamento dei treni internazionali, così come le istituzioni che li occupano, debbano sottostare all’obbligo di dichiarazione; eventualmente dev’essere inserito l’ampliamento corrispondente in tutti gli articoli rilevanti della OEp e dell’ordinanza del DFI concernente le osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano. FR e SGPG chiedono una precisazione e la limitazione alle malattie che rappresentano un pericolo grave e diretto per la salute pubblica e la cui dichiarazione serve a evitarne la diffusione (SGPG). A PharmaSuisse non risulta chiaro in che modo persone prive di qualifiche specifiche possano garantire l’obbligo di dichiarazione.
Art. 6 Dichiarazioni di referti clinici
La dichiarazione di referti clinici di medici, ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario contiene, a seconda dell’agente patogeno, le seguenti informazioni:
a. la diagnosi e la comparsa;
b. in merito alla disposta diagnostica di laboratorio: indicazioni sul motivo del test, sulla data del
prelievo, sul materiale di analisi e sul metodo;
c. in merito al decorso: indicazioni su complicanze, ricoveri in ospedale e decessi;
d. in merito all’esposizione: indicazioni su luogo, ora, via di trasmissione e contesto;
e. lo stato delle vaccinazioni e lo stato immunitario;
f. l’appartenenza a un gruppo di persone a rischio elevato d’infezione;
g. informazioni su comportamenti a rischio o fattori di rischio;
h. i provvedimenti adottati;
i. il referto delle analisi di laboratorio;
j. informazioni sull’aumento di osservazioni o su osservazioni straordinarie;
k. in merito alla persona in questione:
1. il nome, il cognome, l’indirizzo e il numero di telefono, se necessari ai fini dei provvedimenti di cui agli articoli 15 e 33-38 LEp, altrimenti solo le iniziali del nome e del cognome e il luogo di domicilio; se la persona non è domiciliata in Svizzera, il luogo di dimora,
2. il sesso,
3. la data di nascita,
4. la nazionalità,
5. la professione,
6. il Paese di origine;
l. i dati di contatto del medico o dell’ospedale o dell’istituzione pubblica o privata del settore
sanitario.
2 Cantoni (GL, GR) esprimono un parere unanime e senza riserve a favore dell’articolo e approvano esplicitamente la semplificazione della procedura di dichiarazione. Il Cantone FR reputa completo l’articolo riguardo alla dichiarazione dell’HIV/AIDS.
Il Cantone ZH auspica che la maggior parte dei dati sia rilevata nell’ambito delle dichiarazioni complementari, affinché la prima dichiarazione possa avvenire in tempi brevi. ZH e Swiss TPH
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