Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati

4.2.3. Sezione 4: Obblighi del laboratorio

In riferimento all‘articolo 14 Conservazione di documenti

3 Cantoni (AI, SG, TI) e USML considerano troppo lunga la durata dell’obbligo di conservare per trent’anni i protocolli di laboratorio e i rapporti sulle analisi effettuate per escludere la presenza di una malattia trasmissibile.

5. Pareri riguardanti le singole disposizioni degli avamprogetti

5.1. Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (OEp)

Titolo primo: Disposizioni generali e principi

Art. 1 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

a. diagnostica primaria: prima analisi di un campione allo scopo di dimostrare la presenza di

agenti patogeni;

b. diagnostica di riferimento: analisi di un campione confrontato ai campioni o ai metodi di rife-

rimento, allo scopo di verificare risultati, caratterizzare tipi, varianti o resistenze a un agente patogeno oppure di convalidare metodi e standard;

c. diagnostica di conferma: l’analisi seguente alla diagnostica primaria di un campione allo

scopo di confermare un risultato ottenuto con la diagnostica primaria;

d. zoonosi: malattia che può essere trasmessa dagli animali all’essere umano o viceversa.

Il Cantone ZH chiede di specificare nelle definizioni se la nozione di «zoonosi» sia da circoscrivere, conformemente alla definizione dell’Organizzazione mondiale della sanità OMS, alle malattie che possono essere trasmesse da e a animali vertebrati.

Art. 2 Piani di emergenza

(Art. 8 LEp)

1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e i Cantoni elaborano piani di emergenza

specifici a seconda dell’agente patogeno per prepararsi a fronteggiare pericoli particolari per la salute pubblica.

2 Per l’elaborazione dei loro piani i Cantoni si basano su quelli dell’UFSP. Coordinano la loro

pianificazione con i Cantoni limitrofi e, se possibile, con i Paesi confinanti.

3 La Confederazione e i Cantoni pubblicano i loro piani in forma appropriata.

4 Essi verificano periodicamente la loro pianificazione.

PharmaSuisse approva senza riserve l’articolo e accoglie espressamente l’elaborazione di piani d’emergenza «specifici a seconda dell’agente patogeno».

4 Cantoni (BL, FR, JU, NE) e la CDS esprimo pareri fondamentalmente favorevoli. BL, JU e la CDS approvano espressamente il coordinamento previsto tra i Cantoni ma sottolineano il fatto che le attività di preparazione, pianificazione e coordinamento richiedono risorse considerevoli. Anche FR approva il coordinamento regionale previsto, ma suggerisce di valutare la possibilità di

- 11 -