Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine

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chiedono inoltre l’inserimento di un obbligo esplicito di dichiarazione degli agenti patogeni finora sconosciuti e potenzialmente pericolosi. FMH e CMPR esigono un «principio di semplicità» riguardo ai moduli di dichiarazione, affinché i medici non debbano investire troppo tempo nella compilazione e in futuro sia possibile riprendere i dati dalla storia clinica dei pazienti in forma elettronica. Domandano inoltre che sui moduli di dichiarazione siano indicati la posizione tariffale e un indirizzo per la fatturazione dell’attività di dichiarazione. H+ ritiene poco chiara la distinzione tra prima dichiarazione e dichiarazione complementare e propone di sostituire «dichiarazione complementare» con «dichiarazione sul decorso». PharmaSuisse sollecita l’allestimento di una banca dati provvista di modulo di dichiarazione elettronico e auspica che le istituzioni soggette all’obbligo di dichiarazione vengano descritte in modo più preciso, se necessario con un rimando alla legge sulle professioni mediche (LPMed).

Lettera c

Il Cantone FR propone di tradurre in francese il termine «decorso» («Verlauf» in tedesco) con «évolution» anziché con «décours».

Lettera k 1

Mediante parere identico, i Cantoni GE e NE fanno notare che le osservazioni di un Cantone possono riferirsi sia al domicilio sia al luogo di dimora (p. es. detenuti); chiedono di precisare la durata del soggiorno, in base alla quale il caso è da attribuire al Cantone di dimora. Swiss TPH auspica che le dichiarazioni di persone il cui luogo di domicilio o il luogo di dimora sono sconosciuti siano sempre trasmesse alle autorità del Cantone che ha effettuato l’osservazione soggetta all’obbligo di dichiarazione.

Art. 7 Dichiarazione complementare di referti clinici

1 La dichiarazione complementare di referti clinici di medici, ospedali o altre istituzioni pubbli-

che o private del settore sanitario è effettuata per fornire informazioni sul decorso di una malattia trasmissibile e sulle misure prese.

2 Essa contiene, a seconda dell’agente patogeno, le seguenti informazioni:

a. la diagnosi e la comparsa;

b. in merito al decorso: indicazioni su complicanze, ricoveri ospedalieri e decessi;

c. i risultati della cura;

d. i provvedimenti adottati;

e. in merito alla persona in questione:

1. il nome, il cognome, l’indirizzo e il numero di telefono, se necessari ai fini dei provvedimenti di cui agli articoli 15 e 33-38 LEp, altrimenti solo le iniziali del nome e del cognome e il luogo di domicilio; se la persona non è domiciliata in Svizzera, il luogo di dimora,

2. il sesso,

3. la data di nascita;

f. i dati di contatto del medico o dell’ospedale o dell’istituzione pubblica o privata del settore sanitario.

Su questo punto, i pareri dei Cantoni FR, GE, NE e quelli di H+, FMH e CMPR corrispondono a quelli espressi sull’articolo 6.

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