Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine
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Capoverso 1
Lungenliga CH propone di introdurre un rimando all’ordinanza del DFI concernente le osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano, dato che da questo articolo non si evince per quali malattie trovi applicazione.
Art. 8 Dichiarazioni di referti delle analisi di laboratorio
1 La dichiarazione di referti delle analisi condotte da laboratori pubblici o privati contiene, a
seconda dell’agente patogeno, le seguenti informazioni:
a. in merito al risultato: la prova di laboratorio con un’interpretazione e una caratterizzazione dell’agente patogeno compreso tipo, sottotipo e profilo di resistenza;
b. in merito all’analisi: il materiale di analisi, la data della prova, la data del prelievo e il metodo seguito nel test;
c. la data del decesso e dell’autopsia;
d. il luogo del prelievo in caso di un campione ambientale;
e. in merito alla persona analizzata:
1. il nome, il cognome, l’indirizzo e il numero di telefono, se necessari ai fini dei provvedimenti di cui agli articoli 15 e 33-38 LEp, altrimenti solo le iniziali del nome e del cognome e il luogo di domicilio; se la persona non è domiciliata in Svizzera, il luogo
di dimora,
2. il sesso,
3. la data di nascita;
f. in merito al medico committente: i dati di contatto;
g. in merito al laboratorio: informazioni sull’istituzione.
2 I laboratori comunicano periodicamente all’UFSP una statistica di tutti i risultati delle osser-
vazioni soggette all'obbligo di dichiarazione. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) stabilisce il contenuto della statistica in riferimento ai singoli agenti patogeni.
Su questo punto i pareri dei Cantoni GE e NE corrispondono a quelli espressi sull‘articolo 6.
Capoverso 1 lettera g
Il Cantone FR propone di indicare le «coordinate del laboratorio» e non le «informazioni sull’istituzione».
Capoverso 2
I Cantoni FR e VS propongono mediante pareri identici di sostituire la formulazione «statistica di tutti i risultati» con la nozione di «dati aggregati».
Art. 9 Dichiarazioni di referti epidemiologici
La dichiarazione di referti epidemiologici di medici, ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario contiene a seconda dell’agente patogeno, le seguenti informazioni:
a. in merito alle infezioni associate alle cure:
1. l’agente patogeno ed eventuali profili di resistenza,
2. il numero d’infezioni per giorni di degenza ospedaliera o per intervento medico in ogni ospedale su un determinato periodo,
3. la prevalenza delle infezioni in determinati giorni;
b. in merito alle epidemie di infezioni associate alle cure:
1. il referto dell’analisi,
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