Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine

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Art. 104 Collaborazione dell’UFSP con altre autorità

1 L’UFSP collabora con altre competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni:

a. nella sorveglianza delle malattie trasmissibili provenienti da animali o alimenti oppure trasmesse da vettori;

b. nonché nella prescrizione di provvedimenti.

2 Se ha disposto il divieto provvisorio di lasciare la Svizzera (art. 41 cpv. 4 LEp), l’UFSP in-

forma l'Ufficio federale della migrazione (UFM) sul tipo e sulla durata dei provvedimenti adottati. Con l’UFM e le competenti autorità cantonali l’UFSP scambia informazioni concernenti l’esecuzione del divieto di lasciare la Svizzera.

La SMCB deplora che non sia stata menzionata una collaborazione con la FMH.

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