Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine
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5.2. Ordinanza concernente i laboratori di microbiologia
JU approva la modifica e la precisazione nel titolo che sopprime la distinzione tra microbiologia e sierologia. Il Cantone VD è del parere che l’ordinanza concernente i laboratori contenga una «notevole quantità di imprecisioni».
Sezione 1: Disposizioni generali
Art.1 Oggetto e campo di applicazione
1 La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio
dell’autorizzazione per:
a. laboratori di microbiologia che effettuano analisi diagnostiche o epidemiologiche nel campo delle malattie trasmissibili dell’essere umano;
b. laboratori di microbiologia che analizzano sangue, derivati del sangue o espianti in vista di una trasfusione, di un trapianto o di un’elaborazione per escludere la presenza di una malattia trasmissibile;
c. laboratori che eseguono analisi per rilevare la presenza di un agente patogeno in campioni ambientali in caso di eventi biologici; non sottostanno all’obbligo
dell’autorizzazione i laboratori che eseguono esclusivamente analisi di campioni di derrate alimentari, mangimi e acqua potabile o altri campioni nell’ambito della protezione dei consumatori nonché campioni ambientali per rilevare l’eventuale presenza di focolai di malattie associate a derrate alimentari.
2 I laboratori che eseguono esclusivamente analisi nell’ambito delle cure di base secondo
l’articolo 62 dell’ordinanza del 27 giugno 19956 sull’assicurazione malattie, rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza solo se eseguono analisi di cui al capoverso 1 lettera b.
3 Cantoni (GE, JU, NE) approvano esplicitamente con pareri identici la precisazione del campo d’applicazione concernente i laboratori che soggiacciono all’obbligo di autorizzazione.
Capoverso 1 lettera c
Secondo il Cantone SO la presente ordinanza dovrebbe disciplinare unicamente la diagnostica nell’ambito delle malattie trasmissibili dell’essere umano e le analisi di sangue, derivati di sangue o espianti nell’ottica delle malattie trasmissibili dell’essere umano, mentre la prova della presenza di germi patogeni in campioni ambientali in caso di eventi biologici dovrebbe rientrare nel campo d’applicazione dell’ordinanza sull’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (ordinanza sull’impiego confinato, OIConf, RS 814.912), dov’è già disciplinata in modo esaustivo. In particolare chiede di abrogare le disposizioni di cui alla lettera c in quanto si sovrappongono con l’OIConf (sezione 2), sostenendo che tutte le attività legate alle analisi epidemiologiche di materiale non clinico vanno disciplinate nella OIConf.
Capoverso 2
GSG considera opportuno chiarire ciò che s’intende per «cure di base» in questa disposizione e rimanda in tal senso all’articolo 54 capoverso 1 e all’articolo 62 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal, RS 832.102), nella quale pure compare questa nozione senza essere definita chiaramente.
6RS 832.102
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