Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 56Fedlex · Rapporto sui risultati

Capoverso 1

Secondo USML l’ordinanza contraddice la prassi dei laboratori d’ospedale di tipo B, i quali eseguono tutte le analisi microbiologiche necessarie per l‘ospedale. Spesso questi laboratori sono diretti da laboratoristi medici CRS con formazione professionale superiore o una qualifica equivalente e non da un dirigente di laboratorio ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1, in applicazione del principio della supervisione secondo il concetto QUALAB (Concetto di garanzia della qualità nel laboratorio medico). USML fa notare che nemmeno la vigente ordinanza concernente i laboratori di microbiologia e sierologia (RS 818.123.1) tiene conto di questo aspetto e ritiene che una diagnostica vicina al paziente, rapida ed eseguita in loco sia molto importante. Chiede quindi di mantenere la prassi vigente e di integrare nell’ordinanza sui laboratori il principio della supervisione dei laboratori d’ospedale di tipo B, affinché possa essere portato avanti conformemente al diritto. Concretamente, USML propone che un ematologo possa assumere la direzione di un laboratorio ospedaliero di tipo B gestito da un laboratorista medico CRS con formazione professionale superiore, se parallelamente viene garantita la supervisione da parte di un titolare di una formazione FAMH in microbiologia medica secondo il concetto QUALAB e auspica che il capoverso 1 sia completato da una lettera c corrispondente.

Capoversi 1 e 3

Per LabmedCH non è chiaro perché si faccia la distinzione tra dirigente di laboratorio per analisi diagnostiche o epidemiologiche secondo il capoverso 1 e dirigente di laboratorio per analisi finalizzate a escludere la presenza di malattie trasmissibili secondo il capoverso 3.

Capoverso 1 lettera a

Il Cantone TI ritiene importante che lo specialista in analisi di medicina di laboratorio FAMH sia specializzato in microbiologia e presenta una proposta di riformulazione corrispondente. H+ chiede che oltre agli specialisti FAMH in analisi di medicina di laboratorio siano menzionati anche gli specialisti FAMH «in analisi medico-microbiologica» quale variante equivalente.

Capoverso 1 lettera b

Secondo il Cantone VD l’equivalenza andrebbe disciplinata e valutata (attribuita) da FAMH oppure bisognerebbe prevedere la possibilità di una qualifica equivalente conformemente alla lettera

a. H+ chiede di precisare l’equivalenza e propone la formulazione «una qualifica equivalente in ematologia o in infettivologia». LabmedCH auspica che l’avamprogetto di ordinanza tenga conto dello stato attuale delle formazioni/dei perfezionamenti nell’analisi di laboratorio e che consideri equivalente la qualifica di «esperto in analisi biomediche e gestione di laboratorio». Secondo il vigente concetto QUALAB, un tecnico in analisi biomediche dipl. SSS con EPS (diplomato presso una scuola specializzata superiore con esame professionale superiore) può dirigere un laboratorio d’ospedale di tipo B e svolgere analisi per l’uso proprio dell‘ospedale. Secondo LabmedCH queste condizioni dovrebbe essere applicabili anche alle analisi microbiologiche e chiede di adeguare i requisiti per la direzione di un laboratorio medico ai requisiti di QUALAB.

Capoverso 3 lettera c

LabmedCH ripete il suo parere riguardo al capoverso 1 lettera b.

Capoverso 4 lettere b e c

Il Cantone VD ritiene che un’esperienza professionale di due anni sia insufficiente.

Capoverso 4 lettera d

Il Cantone VD propone di prevedere che FAMH disciplini e valuti (attribuisca) l’equivalenza.

- 56 -