Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine

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Art.5 Qualifica del dirigente di laboratorio

1 Il dirigente di laboratorio a capo di un laboratorio in cui si eseguono analisi diagnostiche o

epidemiologiche deve dimostrare di possedere:

a. un titolo dell’Associazione Svizzera dei Responsabili di Laboratori d’Analisi Mediche (FAMH) attestante la qualifica di «specialista FAMH in analisi di medicina di laboratorio»; o

b. una qualifica equivalente.

2 L’attribuzione delle singole procedure di analisi diagnostiche o degli interi ambiti di analisi ai

singoli titoli FAMH si basa sull’allegato 3 dell’ordinanza del DFI del 29 settembre 19957 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

3 Il dirigente di laboratorio a capo di un laboratorio in cui si eseguono analisi finalizzate a

escludere la presenza di malattie trasmissibili deve dimostrare di possedere:

a. un titolo FAMH attestante la qualifica di «specialista FAMH in analisi di medicina di laboratorio»;

b. un titolo attestante la qualifica di medico specialista in ematologia secondo la legge federale del 23 giugno 20068 sulle professioni mediche universitarie (LPMed) nonché una certificazione delle relative competenze professionali necessarie per l’esecuzione e l’interpretazione di queste analisi; o

c. una qualifica equivalente.

4 Il dirigente di laboratorio a capo di un laboratorio in cui si eseguono analisi di campioni am-

bientali deve dimostrare di possedere:

a. un titolo FAMH attestante la qualifica di specialista FAMH in analisi di medicina di laboratorio;

b. formazione universitaria conclusa in un’università secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge dell’8 ottobre 19999 sull’aiuto alle università (LAU) o di un’università estera riconosciuta o accreditata dallo Stato in chimica, biochimica, biologia o microbiologia nonché una certificazione delle relative competenze professionali necessarie per

l’esecuzione e l’interpretazione di queste analisi. Nel caso si tratti di una formazione universitaria nei settori della chimica, della biochimica e della biologia sono richiesti due anni supplementari di esperienza professionale nell’ambito dell’analisi microbiologica;

c. formazione universitaria conclusa secondo la LPMed in medicina umana, odontoiatria, veterinaria o farmacia e due anni di esperienza professionale in analisi microbiologica nonché una certificazione delle relative competenze professionali necessarie per

l’esecuzione e l’interpretazione di queste analisi; o

d. una qualifica equivalente.

Secondo H+, ospedali e cliniche approvano generalmente i requisiti per l’autorizzazione dei laboratori. Occorre tuttavia fare in modo che non si creino discrepanze tra l’ordinanza sui laboratori da un lato e gli articoli 53 e 54 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal, RS 832.102) e l’articolo 42 dell’ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre, RS 832.112.31), dall‘altro.

7RS 832.112.31

8RS 811.11

9RS 414.20

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