Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine
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Art.6 Qualifica ed esperienza professionale del personale
1 Almeno la metà delle persone incaricate dello svolgimento delle analisi deve dimostrare di
possedere:
a. uno dei seguenti titoli conformemente alla legge del 13 dicembre 200210 sulla formazione professionale (LFPr):
1. diploma federale di esperto in analisi biomediche;
2. attestato federale di capacità come laboratorista con indirizzo professionale biologia;
3. un titolo estero nel settore della formazione professionale riconosciuto come equivalente secondo l’articolo 68 LFPr;
b. una formazione universitaria conclusa in un’università secondo l’articolo 3 capoverso 1 LAU11 o di un’università estera statale riconosciuta o accreditata nei settori della chimica, della biochimica, della microbiologia o della biologia;
c. un diploma di una scuola universitaria professionale secondo la legge federale del 6 ottobre 199512 sulle scuole universitarie professionali (LSUP) o un titolo estero riconosciuto in virtù dell’articolo 7 capoverso 5 LSUP nei settori della chimica, della biochimica, della microbiologia o della biologia; o
d. una formazione universitaria conclusa conformemente alla LPMed13 in medicina umana,
odontoiatria, veterinaria o farmacia.
2 Almeno la metà delle persone incaricate dello svolgimento delle analisi deve aver acquisito
come minimo un anno di esperienza professionale nell’ambito dell’analisi microbiologica.
H+ ripete il suo parere fondamentalmente favorevole sull’articolo 5.
Capoversi 1 e 2
Per il Cantone TI la formulazione «almeno la metà delle personeS» appare senza fondamento e poco convincente. Il Cantone VD la considera «molto permissiva».
Capoverso 1
I Cantoni GE e JU affermano in pareri identici che la disposizione secondo cui almeno la metà del personale dei laboratori debba disporre di una delle qualifiche professionali elencate alle lettere a-d rischia di mancare l’obiettivo del miglioramento delle prestazioni di laboratorio. Il Cantone VS auspica che tra il 50% di personale qualificato vi siano sufficienti specialisti FAMH in microbiologia o persone con una formazione equivalente. LabmedCH considera «arbitraria» la clausola del 50 %.
Capoverso 1 lettera a 1
FAMH e SSM osservano attraverso pareri identici che i laboratoristi con indirizzo professionale biologia non dispongono delle necessarie qualifiche nella diagnostica medico-microbiologica, per cui questa disposizione non può essere applicata ai laboratori di diagnostica microbiologica. LabmedCH deplora l’assenza dell‘acronimo «SSS» (scuole specializzate superiori) nella designazione della professione.
10RS 412.10
11RS 414.20
12RS 414.71
13RS 811.11
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