Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine
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Capoversi 1 e 2
H+ considera poco sensato applicare vari termini per referti diversi; ritiene che le regole per l’archiviazione applicabili per gli ospedali introducano «enormi» complicazioni e propone un coordinamento con la revisione attualmente in corso del diritto in materia di prescrizione.
Capoverso 1
Il Cantone AI chiede di verificare nuovamente la necessità di fissare un termine di conservazione di trent’anni e di chiarire in particolare quali siano i vantaggi rispetto a una conservazione di dieci anni. Il Cantone SG è contrario a introdurre un termine di trent’anni per ragioni di ordine tecnico ed economico-amministrativo, mentre è favorevole alla conservazione decennale di protocolli di laboratorio e rapporti sulle analisi per escludere la presenza di malattie trasmissibili. Il Cantone TI fa notare che vengono menzionati due volte i «protocolli di laboratorio» senza che siano formulate «le specifiche e le differenze dei due protocolli» che giustificherebbero una diversa durata di conservazione. Anche USML rimanda alla terminologia di questo articolo, che ritiene contraddittoria e che propone di rivedere, fissando un termine di conservazione di dieci anni per i protocolli di laboratorio e i rapporti sulle analisi.
Capoverso 2
N.I.E. chiede di aggiungere alla fine del capoverso 2 che i documenti siano resi pubblici ai sensi della legge sulla trasparenza.
Sezione 5: Esecuzione di analisi all‘estero
Art.16
I laboratori che dispongono di un’autorizzazione secondo la presente ordinanza possono affidare analisi diagnostiche o epidemiologiche, analisi per escludere la presenza di una malattia trasmissibile o analisi di campioni ambientali a un laboratorio estero solo se è garantita la loro esecuzione secondo lo stato della scienza e della tecnica, se il laboratorio soddisfa i requisiti di qualità della presente ordinanza e se la protezione dei dati è garantita.
Il Cantone SG chiede di inserire nel testo un’ulteriore limitazione secondo cui è possibile affidare l’esecuzione di analisi a laboratori esteri unicamente se «non possono essere eseguite in Svizzera» o almeno di aggiungere che debbano essere effettuate in Svizzera le analisi che vi vengono offerte. Anche FAMH e SSM rimandano al cosiddetto principio di territorialità, secondo cui vanno eseguite all’interno del Paese le analisi che vi vengono offerte, nella misura in cui devono essere coperte dall’assicurazione malattie, e chiedono di adeguare l’articolo di conseguenza. Anche USML e LabmedCH fanno appello al principio di territorialità; la seconda chiede lo stralcio di questo articolo.
Sezione 8: Aggiornamento degli allegati
Art.20
1 Il Dipartimento federale dell’interno può aggiornare gli allegati 1-3 tenendo conto degli svi-
luppi internazionali e dei progressi della tecnica.
2 Per gli aggiornamenti che potrebbero comportare ostacoli tecnici al commercio il Dipartimen-
to federale dell'interno procede d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.
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