Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine

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Capoverso 1 lettera a 2

Il Cantone VD è del parere che questa formazione sia insufficiente riguardo alla microbiologia, mentre LabmedCH fa notare che essa non consentirebbe di lavorare in un laboratorio d’ospedale di tipo A, B, C e nemmeno in un laboratorio privato. Dal 1° gennaio 2015 il titolo professionale protetto di «tecnico in analisi biomediche dipl. SSS» è iscritto nel registro nazionale delle professioni sanitarie (NAREG).

Capoverso 1 lettere b, c e d

LabmedCH ripete il suo parere riguardo al capoverso 1 lettera a 2.

Capoverso 2

LabmedCH ritiene anche in questo caso arbitraria e insufficiente la clausola del 50 % e propone di stralciare questo capoverso.

Infine N.I.E. propone di introdurre un nuovo articolo 6 bis per la «lotta contro i conflitti d’interesse dei laboratori» e presenta una proposta di formulazione corrispondente.

Art.7 Locali e impianti

Il laboratorio deve disporre di locali adeguati ed essere provvisto delle apparecchiature e degli impianti necessari.

Il Cantone TI considera questa disposizione ridondante con riferimento all’allegato 1, capitolo 3.1. H+ ripete la sua presa di posizione di principio sull’articolo 5.

Sezione 3: Autorizzazione e controllo

Art.8 Domanda di autorizzazione

1 La domanda di autorizzazione relativa a un laboratorio deve essere presentata all’Istituto.

2 La domanda deve contenere:

a. dati sulla personalità giuridica e lo statuto secondo il diritto commerciale come il nome della ditta, la sede, l'indirizzo, il nome del laboratorio e l'ubicazione;

b. dati sull’organizzazione dell’azienda;

c. dati sulla qualifica del dirigente di laboratorio di cui all’articolo 5;

d. grado di occupazione del dirigente di laboratorio;

e. dati sulla qualifica del personale incaricato di effettuare le analisi secondo l’articolo 6;

f. planimetrie del laboratorio e degli impianti più importanti;

g. un elenco del tipo di analisi che saranno effettuate e delle procedure seguite per tali analisi;

h. dati sul sistema di gestione della qualità.

3 L’Istituto esamina la domanda e prima del rilascio dell’autorizzazione effettua un’ispezione.

Per l’esame della domanda può ricorrere a esperti e può delegare l’ispezione dei laboratori ai Cantoni o a terzi.

Capoverso 1

3 Cantoni (GE, JU, NE) approvano mediante pareri identici la semplificazione della procedura di autorizzazione senza l'iter preliminare che coinvolge i Cantoni.

Capoverso 2 lettera g

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