Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/104: Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) · 10 pagine
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e persone della filiera alimentare, i dati sono consultabili unicamente dalle competenti autorità federali e cantonali.
Esempi:
Pensione per animali o privato che detiene un cane: poiché non si giustifica che un laboratorio o il servizio agricolo cantonale possa consultare i relativi dati, l’accesso è concesso solo all’Ufficio veterinario cantonale e all’USAV per motivi di alta vigilanza.
Banca dati sul traffico di animali (BDTA): questa banca dati svolge un ruolo centrale nella lotta alle epizoozie. Per tale motivo, importanti dati relativi alla salute animale devono essere consultabili dai servizi autorizzati per mezzo di apposite interfacce di dati anche in questa applicazione. Se ad esempio un’azienda deve essere posta sotto sequestro in seguito a un rischio di epizoozia, questa informazione deve essere indicata nella BDTA in modo che tutti gli utenti sappiano che non possono più essere effettuati movimenti di animali da e verso quest’azienda.
Allegato 2
Le modifiche del diritto vigente riguardano in primo luogo gli obblighi di notifica ai sistemi d’informazione ASAN e Acontrol. Questi obblighi sono stabiliti nelle singole ordinanze e devono essere in parte aggiornati o precisati.
Dall’entrata in vigore dell’O-SISVet l’articolo 65a OFE è superfluo: l’obbligo di notifica è contenuto nell’articolo 65 OFE e la competenza di emanare istruzioni tecniche figura nell’O-SISVet.
L’articolo 312 capoverso 4 OFE deve essere modificato in quanto la banca dati dei laboratori ALIS viene ribattezzata e, come sottosistema, diventa parte integrante del sistema informatico centrale comune lungo la filiera alimentare. Inoltre in futuro andranno inseriti anche dati sulle resistenze agli antibiotici. Per garantire un’efficace lotta alle epizoozie, è importante che i risultati delle analisi possano essere attribuiti inequivocabilmente a una precisa azienda detentrice di animali. Con l’attuale regolamentazione, questo è possibile solo con le aziende registrate. Le aziende detentrici di animali da compagnia private che non sono registrate né nel RIS né nella BDTA possono infatti essere identificate soltanto se figurano nella banca dati dei laboratori ALIS con il nome e l’indirizzo del detentore di animali.