Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/104: Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) · 10 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
termine, tuttavia, si prevedono importanti incrementi dell’efficienza e risparmi finanziari.
Per i Cantoni e i Comuni
Si può prevedere che i contributi dei Cantoni al sistema d’informazione ASAN si manterranno pressoché sul livello attuale. I contributi dell’ordine di 10 000–60 000 franchi a carico degli uffici veterinari cantonali sono notevolmente inferiori ai costi per i sistemi gestiti da ogni singolo Cantone.
A medio termine si potranno realizzare notevoli risparmi, dato che un ulteriore ampliamento delle applicazioni centrali renderà superflue le banche dati cantonali.
Ulteriori risparmi potranno essere realizzati se, grazie ai dati rilevati, si potranno effettuare controlli mirati in base ai rischi, in modo da ridurre la loro frequenza e l’onere per le autorità pur mantenendo lo stesso livello di sicurezza.
Per l’economia
Per i soggetti di diritto (agricoltori, industria di trasformazione delle derrate alimentari, privati) il sistema non comporta oneri supplementari.
In generale, ci si attende vantaggi per tutta l’economia. La maggiore disponibilità di dati nei settori dell’agricoltura, delle epizoozie, della protezione degli animali e dell’igiene delle derrate alimentari farà sì che le future decisioni politiche potranno essere prese su una base notevolmente più fattuale.
Gli sviluppi e i rischi in questi settori saranno osservabili e meglio controllabili grazie a possibilità di analisi simultanee. Problematiche inerenti alle epizoozie o alle derrate alimentari potranno essere riconosciute per tempo e combattute in modo efficace, il che rafforza la fiducia nelle derrate alimentari svizzere non soltanto della nostra popolazione, bensì anche dei nostri partner commerciali. Questa maggiore fiducia consentirà di conquistare nuovi mercati di esportazione e di mantenere quelli esistenti.
5 Commento ai singoli articoli Ingresso
La presente ordinanza si basa sull’articolo 54a della LFE che autorizza la Confederazione a gestire un sistema informatico centrale nei settori delle epizoozie, della protezione degli animali e dell’igiene delle derrate alimentari, per sostenere le autorità federali e cantonali nei compiti esecutivi prescritti dalla legge. Dato che la legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0) e la legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) sono attualmente oggetto di revisione e saranno dotate di disposizioni che disciplinano, fra l’altro, la gestione dei rispettivi sistemi d’informazione (art. 63 LDerr e 165d LAgr), occorrerà verificare dopo la loro entrata in vigore se ai sensi del sistema informatico centrale comune lungo la filiera alimentare andrà inserito nell’ingresso anche un riferimento a queste normative.
Capitolo 1: Oggetto e scopo (art. 1‒3) Articolo 1 Oggetto
Oggetto dell’ordinanza sono il sistema d’informazione per il servizio veterinario pubblico ASAN (sistema d’informazione ASAN) e la banca dati dei laboratori ALIS. Entrambi sono gestiti dal futuro USAV e sono sottosistemi del sistema informatico centrale comune lungo la filiera alimentare. Dato che quest’ultimo è collegato ad altri si-