Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/104: Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) · 10 pagine
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stemi, le regolamentazioni e gli standard stabiliti per il sistema d’informazione ASAN e la banca dati dei laboratori ALIS devono orientarsi agli obiettivi comuni.
Articolo 2 Scopo
L’interconnessione dei dati di cui necessitano la Confederazione e i Cantoni per adempiere i loro compiti esecutivi deve contribuire a migliorare la salute animale, la protezione degli animali e la sicurezza delle derrate alimentare.
Articolo 3 Definizioni
Il presente articolo contiene definizioni di termini e chiarisce chi sono i «terzi incaricati» ai sensi dell’ordinanza.
Capitolo 2: Sistema d’informazione ASAN (art. 4‒7) Articolo 4 Dati
La tipologia e il contenuto dei dati presenti nel sistema d’informazione ASAN sono descritti in dettaglio nel presente articolo. I dati di base sono dati che si riferiscono e caratterizzano un’unità (ad es. azienda agricola o agricoltore). Sono dati di base ad esempio i dati relativi all’indirizzo, al tipo di azienda, agli animali detenuti, alla manodopera, alla produzione, alle superfici coltivate o, se riferiti a persone, dati relativi alla formazione e alla funzione. I dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione sono dati che risultano da processi esecutivi, ad esempio i dati relativi ai controlli (pianificazione dei controlli e loro risultati), ai risultati degli esami di laboratorio, informazioni sullo stato di salute degli animali o dati sulle misure adottate dalle autorità (ad es. rilascio di un’autorizzazione). I dati di sistema sono dati visibili dagli utenti e che consentono loro di utilizzare funzionalità necessarie all’adempimento dei compiti previsti dalla legge. Sono messi a disposizione in formato standardizzato e non possono essere modificati (ad es. liste di riferimento, configurazioni di sistema per i processi esecutivi o moduli per l’inserimento di dati). I dati utenti, infine, descrivono il ruolo e l’attribuzione, nel sistema, di un utente all’unità amministrativa. Quest’attribuzione viene effettuata dagli amministratori cantonali o dall’amministratore del sistema d’informazione ASAN.
I dati descritti provengono da altre banche dati o altri sistemi d’informazione della Confederazione e dei Cantoni oppure sono inseriti dagli utenti direttamente nel sistema d’informazione ASAN. Le fonti dei dati sono elencate in modo dettagliato nell’allegato.
Articolo 5 Fonti dei dati
Il sistema d’informazione ASAN sostituisce l’attuale sistema informatico centrale di cui all’articolo 54a LFE per il settore del servizio veterinario pubblico (SISVet). Esso è collegato con la banca dati dei laboratori ALIS, che sostituisce l’attuale banca dati dei laboratori dell’UFV. Inoltre presenta interfacce con la banca dati sul traffico di animali (BDTA), il sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (A-GIS/SIPA) e il sistema d’informazione per i dati sui controlli (Acontrol). Il sistema d’informazione ASAN consente da un lato di gestire i compiti del servizio veterinario pubblico e dall’altro di raccogliere dati statistici per l’esecuzione e di utilizzarli per scopi di pianificazione o per costituire una panoramica della situazione.
Articolo 6 Acquisizione dei dati
Gli obblighi di notifica non sono definiti nella presente ordinanza. L’obbligo di inserire i dati nel sistema d’informazione ASAN, nella banca dati dei laboratori ALIS o nel sistema d’informazione Acontrol è sancito nelle normative previste a questo scopo (cfr.