Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/104: Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) · 10 pagine
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Il diritto in materia di protezione dei dati impone che le persone interessate sappiano con certezza quali dati possono trattare e a quale scopo. Il «trattamento» dei dati comprende il loro rilevamento, la consultazione, l’utilizzazione, la rielaborazione ecc. I diritti di accesso sono disciplinati chiaramente negli articoli 16–20 e precisati ulteriormente nell’allegato 1.
Di norma, gli amministratori del sistema d’informazione ASAN e della banca dati dei laboratori ALIS sono membri del servizio specializzato: si tratta di persone con conoscenze approfondite che, per motivi tecnici e di supporto, devono poter disporre di autorizzazioni e possibilità di consultazione più ampie (art. 18–19).
I servizi cantonali o la Confederazione possono affidare a organizzazioni private l’esecuzione dei controlli o delle analisi (ad es. organizzazioni di controllo, laboratori di riferimento). Per eseguire tale mandato, queste organizzazioni (= terzi incaricati) devono poter accedere ai dati salvati nel sistema d’informazione ASAN e potervi inserire i risultati ottenuti. Per motivi di protezione dei dati e conformemente all’articolo 54a LFE, terzi incaricati possono trattare in forma elettronica unicamente i dati non degni di particolare protezione e i dati che consentono di risalire alle aziende, ma non ai profili della personalità (art. 20).
La concessione dei diritti di accesso agli utenti dei laboratori riconosciuti è di competenza del servizio specializzato (art. 21 cpv. 2). L’USAV può stabilire in apposite istruzioni la procedura relativa alla concessione dei diritti di accesso per i diversi utenti del sistema d’informazione ASAN e della banca dati dei laboratori ALIS (art. 30 lett. d).
Sezione 3: Comunicazione di dati Articolo 22 Comunicazione di dati alle autorità
Le disposizioni di questo articolo derivano dai requisiti della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat; RS 431.01). Dati degni di particolare protezione possono essere comunicati ad altre autorità soltanto se una legge in senso formale lo prevede.
Per i dati non degni di particolare protezione, la soglia è più bassa. Nell’ambito di compiti esecutivi coordinati, questi dati possono essere comunicati ad altre autorità o ad altri sistemi d’informazione (ad es. banca dati sul traffico di animali) anche mediante la procedura di richiamo. Un compito esecutivo coordinato, ad esempio, è un’ispezione condotta congiuntamente da diverse autorità nelle aziende (ad es. aziende di sezionamento o allevamento ittico).
Se il diritto federale o una disposizione direttamente applicabile di un accordo internazionale lo prevede, i dati del sistema d’informazione ASAN possono essere pubblicati anche in Internet. È il caso, ad esempio, della pubblicazione dell’elenco delle aziende autorizzate che producono, trasformano, trattano, conservano o forniscono derrate alimentari di origine animale (cfr. l’allegato 11 appendice 6 capitolo I sezione «Condizioni speciali» dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli; RS 0.916.026.81).
Articolo 23 Comunicazione di dati per scopi scientifici e statistici
I dati del sistema d’informazione ASAN, ad esempio quelli sulle indagini epidemiologiche o sulle analisi dei rischi nel settore alimentare, sono un’importante fonte per le ricerche scientifiche. Ovviamente i dati possono essere trattati soltanto nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 22 LPD.