Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/104: Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) · 10 pagine

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Grazie a questi dati, i rapporti sulla situazione della filiera alimentare in Svizzera (ad es. piano di controllo nazionale1) possono essere redatti molto più velocemente e in maniera più precisa. Nella loro forma anonimizzata, i dati sono assolutamente sufficienti per questo scopo.

Articolo 24 Comunicazione di dati a privati

Oltre a singoli individui privati, il termine «privati» comprende anche organizzazioni di controllo o titolari privati di marchi nel settore agricolo. La comunicazione deve essere effettuata ai sensi dell’articolo 19 LPD.

Sezione 4: Protezione dei dati, sicurezza informatica e archiviazione Articolo 28 Sicurezza informatica

Alla sicurezza informatica si applicano le prescrizioni dell’ordinanza del 9 dicembre 2011 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OAIF; RS 172.010.58). I Cantoni provvedono autonomamente alla sicurezza informatica nel proprio settore.

Articolo 29 Archiviazione e cancellazione dei dati

L’archiviazione dei dati è retta dalle prescrizioni della legge del 26 giugno 1998 sull’archiviazione (LAr; RS 152.1). In considerazione del coordinamento dei controlli effettuati nell’agricoltura, dell’istituzione di un piano di controllo nazionale e delle cause che talvolta si trascinano per anni, i dati devono essere disponibili per un periodo di tempo sufficientemente lungo. I dati che non servono più sono cancellati al massimo dopo 30 anni.

Capitolo 5: Disposizioni finali (art. 30‒32) Articolo 30 Esecuzione

L’USAV emana le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’esecuzione dell’ordinanza e il regolare funzionamento dei sistemi d’informazione, definendo chiaramente le interfacce, i meccanismi e la frequenza della trasmissione dei dati, gli elenchi di riferimento e gli standard. Stabilisce inoltre importanti requisiti tecnici che le postazioni di lavoro degli utenti devono soddisfare, ad esempio per poter configurare in modo adeguato l’accesso al sistema.

Allegato 1

Nell’allegato 1 sono definiti nel dettaglio i servizi e le persone che fanno capo ai sistemi d’informazione, le fonti dei dati e i diritti di accesso. Gli standard relativi ai contenuti e la trasmissione dei dati sono stabiliti in modo che lo scambio con altri sottosistemi facenti parte del sistema informatico centrale comune sia effettuato senza problemi.

L’entrata in vigore dell’ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura, attualmente sottoposta a indagine conoscitiva e che abrogherà l’ordinanza sui dati agricoli, richiederà adeguamenti della presente ordinanza.

I diritti di accesso sono definiti al numero 2 dell’allegato.

È importante che i dati possano essere visualizzati solo dai servizi in grado di dimostrare un interesse legittimo alla consultazione dei medesimi. Se riguardano aziende

1 http://www.bvet.admin.ch/blk/02557/index.html?lang=it