Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/104: Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) · 10 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

allegato 2, Abrogazione e modifica del diritto vigente). Ad esempio, secondo l’articolo 65 e seguenti dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) i rapporti sulle epizoozie devono essere registrati nel sistema d’informazione ASAN.

Alcuni Cantoni utilizzano sistemi d’informazione propri. In questi casi i Cantoni devono provvedere autonomamente a inserire, in modo tempestivo e nella forma corretta, i dati richiesti nel sistema d’informazione ASAN. Possono affidare questo obbligo di notifica anche a organizzazioni adeguate (= terzi incaricati ai sensi dell’art. 3 lett. f).

Articolo 7 Finanziamento

Il disciplinamento attuale della ripartizione dei costi rimane sostanzialmente invariato, poiché è conforme a quanto previsto all’articolo 54a capoverso 6 LFE: secondo questa norma, i due terzi sono a carico dei Cantoni e i contributi dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di accessi (ossia di postazioni d’accesso) di cui dispongono.

Nell’O-SISVet è stato però necessario introdurre due modifiche. Da un lato, l’ordinanza può stabilire soltanto un disciplinamento dei costi per il sistema d’informazione ASAN (cfr. il commento all’art. 1) e, dall’altro lato, gli accessi saranno in futuro effettuati via Internet. Per questo motivo è stato necessario ridefinire il termine «postazioni d’accesso». Può utilizzare il sistema d’informazione soltanto chi dispone di una SuisseID, ne ha installato il driver sul proprio computer e ne ha effettuato la registrazione sul portale Internet agate. Questa «licenza di utilizzazione» corrisponde di fatto alla postazione d’accesso in uso sinora. A livello materiale, la regolamentazione del finanziamento non subisce modifiche: per i primi due accessi deve essere pagato un importo di 10 000 franchi; per ulteriori postazioni d’accesso o licenze, i costi sono inferiori. Una tariffa scalare è giustificata, in quanto i costi per lo sviluppo e la gestione diminuiscono con l’aumento del numero di licenze e quindi di accessi.

Tuttavia, se intendono rinunciare a postazioni di accesso e continuare a utilizzare i propri sistemi di gestione dei dati, i Cantoni devono assumersi i costi per la trasmissione dei dati, generati dagli obblighi di notifica che sono tenuti a soddisfare.

Capitolo 3: Banca dati dei laboratori ALIS (art. 8‒9) Articolo 8 Dati

L’elenco dei dati è ripreso dall’articolo 312 capoverso 4 OFE. Questa disposizione stabilisce quali dati i laboratori riconosciuti devono registrare regolarmente nella banca dati ALIS. Si tratta perlopiù di dati identificativi che consentono di risalire alla provenienza dei campioni (ad es. numero ID animale, informazioni sulle aziende detentrici). La plausibilizzazione si basa sui dati contenuti nel sistema d’informazione ASAN.

Articolo 9 Collegamento con altri sistemi d’informazione

I risultati degli esami di laboratorio sono raccolti e rilevati lungo l’intera filiera alimentare nella banca dati dei laboratori ALIS. Grazie al collegamento con il sistema d’informazione ASAN, i dati contenuti nella banca dati di laboratorio ALIS vengono poi visualizzati, mediante la procedura di richiamo, anche nel sistema d’informazione ASAN. In questo modo sono accessibili alle autorità interessate. Oltre a consentire ai laboratori di rettificare i risultati non corretti, il sistema d’informazione ASAN permette di gestire la concessione dei diritti di accesso e l’attribuzione degli opportuni ruoli agli utenti dei laboratori. Si tratta di una soluzione che consente di sfruttare le sinergie tecniche e organizzative.