Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/104: Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) · 10 pagine

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Capitolo 4: Disposizioni comuni (art. 10‒29)

Sezione 1: Competenze Articolo 10 USAV

Mediante prestatori di servizi qualificati, l’USAV provvede a una gestione impeccabile dei sistemi d’informazione. I Cantoni assicurano l’accesso al sistema d’informazione ASAN sul loro territorio. Le necessarie istruzioni sono fornite loro dal servizio specializzato.

Le modalità dell’utilizzo comune del sistema d’informazione ASAN sono stabilite tra i Cantoni e l’USAV in appositi accordi di utilizzazione, nei quali sono stabiliti con precisione le prestazioni del gestore e i processi importanti per la collaborazione, ad esempio la presentazione di richieste al comitato misto. Gli accordi riportano inoltre gli impegni di entrambe le parti contraenti nel settore della protezione dei dati e della sicurezza informatica.

Articolo 11 Servizio specializzato

Un importante compito del servizio specializzato dell’USAV per i sistemi d’informazione (servizio specializzato) è di fornire sostegno agli utenti della Confederazione e dei Cantoni, mediante corsi, risposte a domande sull’utilizzo del sistema, invio di informazioni importanti, adeguamenti o correzioni del sistema o assistenza in situazioni particolari (ad es. temporanea non disponibilità o errori inconsueti del sistema).

Per gli adeguamenti tecnici e specialistici, le migliorie e le correzioni del sistema d’informazione ASAN, il servizio specializzato lavora in stretto contatto con i prestatori di servizi tecnici e i servizi cantonali d’esecuzione. Per questo tipo di lavoro è importante collaborare con l’UFAG per garantire il coordinamento con i sottosistemi di questo ufficio federale.

Articolo 12 Comitato misto

La collaborazione dei Cantoni si svolge per il tramite del comitato misto. Composto in modo paritetico di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, il comitato misto è l’organo direttivo strategico del sistema d’informazione ASAN. Ne assicura la gestione strategica e lo sviluppo intervenendo nell’allestimento del budget annuo, fornendo consulenza all’USAV in merito ad aspetti tecnici e finanziari, formulando proposte per lo sviluppo e fissandone le priorità, approvando soluzioni e risultati. Il comitato misto decide di comune accordo e coinvolge in tutte le decisioni che si ripercuotono sui sottosistemi dell’UFAG i rappresentanti di questo ufficio federale.

Sezione 2: Diritti di accesso Articoli 14–21: Servizi aventi diritto di accesso, diritti di accesso e concessione dei diritti di accesso

Il disciplinamento dei diritti di accesso garantisce che tutte le autorità lungo la filiera alimentare abbiano accesso ai dati per loro rilevanti. A seconda dei compiti esecutivi e dell’appartenenza degli utenti a un’unità amministrativa, l’accesso può essere limitato a determinate categorie di dati. Queste limitazioni coincidono con diversi «ruoli di utente» cui corrispondono diverse tipologie di autorizzazioni (art. 14–20). Ad esempio, il responsabile esecutivo (veterinario cantonale, chimico cantonale, capo della sezione dell’agricoltura) può consultare tutti gli affari inerenti al suo ambito di competenza, mentre il singolo collaboratore o i terzi incaricati hanno il diritto di accedere unicamente agli affari loro attribuiti.