Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 56 pagine

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l’avamprogetto lasci a queste ultime un notevole margine di manovra a livello di esecuzione. In quest’ottica ritiene pertanto che sia più vantaggioso mantenere il sistema attuale e apportare eventualmente miglioramenti mirati nel quadro delle strutture esistenti.

Il PS condivide lo scopo e l’impostazione dell’avamprogetto di legge. È infatti del parere che, con il suo orientamento a una sicurezza integrale delle informazioni, il presente avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) tenga adeguatamente conto della trasformazione sociale e tecnica in atto nella gestione delle informazioni. Il PS considera la nuova LSIn, nel suo complesso, una buona base per un’organizzazione moderna, professionale e globale della protezione delle informazioni e ritiene che il raggiungimento o meno dell’obiettivo finale possa dipendere essenzialmente dalle risorse finanziarie e di personale a disposizione. Per il PS è fondamentale che la LSIn non entri in conflitto con il principio di trasparenza, con la protezione dei dati, con i requisiti per un buon servizio pubblico e con altri principi equivalenti. Il PS si aspetta che, come richiesto dall’articolo 12, le classificazioni rimangano effettivamente limitate «al minimo indispensabile» e che anche i livelli di sicurezza dei mezzi TIC siano applicati in maniera tale da consentire al personale (statale) di continuare a svolgere i propri compiti con semplicità e razionalità. Il PS chiede inoltre di rafforzare la protezione dei dati in diversi punti della legge e di garantire il rispetto dell’obbligo di archiviazione.

3.3 Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna

L’Unione delle città svizzere (UCS) rinuncia espressamente a esprimere un parere, ma rimanda al parere della Conferenza svizzera sull’informatica.

3.4 Associazioni mantello nazionali dell’economia

Economiesuisse accoglie favorevolmente l’obiettivo, perseguito con il presente avamprogetto di legge, di adeguare la gestione delle informazioni da parte delle autorità federali alle esigenze della moderna e interconnessa società dell’informazione. Esprime pertanto un parere nel complesso positivo in merito alla legge proposta, finalizzata alla creazione di una base legale formale unitaria per la protezione delle informazioni e la sicurezza nell’impiego di mezzi TIC. Economiesuisse sottolinea come, per le imprese, sia importante che venga garantita la confidenzialità nell’ambito del trattamento di informazioni sensibili da parte delle autorità federali, ma fa anche notare l’esistenza, nell’avamprogetto, di numerose nozioni indefinite e di portata troppo ampia. Chiede pertanto che, nell’ordinanza ancora da emanare, il margine di discrezionalità venga limitato con definizioni più precise e criteri di valutazione chiari.

L’USAM respinge il presente avamprogetto poiché a suo avviso la legge ha un titolo fuorviante e la qualità del materiale esplicativo è carente. Qualora si procedesse a un netto miglioramento del rapporto esplicativo e a una precisazione della denominazione della legge, approverebbe nella sostanza l’avamprogetto. Al contempo, nel proprio parere l’USAM rimanda, allegandola, a un parere della Chambre vaudoise des arts et métiers (Fédération patronale vaudoise, FPV) che approva espressamente l’avamprogetto di legge.

L’USI e la SSIC hanno rinunciato espressamente a esprimere un parere in quanto, a loro avviso, l’avamprogetto non le concerne.

3.5 Altre organizzazioni interessate

L’AV-MPC prende atto del fatto che l’autorità di vigilanza, indicata all’articolo 2 capoverso 1 lettera d come autorità assoggettata, può emanare disposizioni esecutive proprie secondo l’articolo 87 capoverso 1. Vengono così a cadere alcune delle riserve che l’autorità aveva formulato in occasione della consultazione degli uffici del 2 aprile 2013. L’AV-MPC ritiene tuttavia che, in riferimento alla stessa autorità di vigilanza e al Ministero pubblico della Confederazione, non sia ancora chiaro presso quale autorità possa essere impugnata una decisione del servizio incaricato del controllo e se, per le persone che attualmente non sono sot-