Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 56 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati

[Geben Sie Text ein]

toposte al controllo di sicurezza relativo alle persone ma che dovrebbero esserlo in virtù delle nuove disposizioni, sia necessario effettuare un simile controllo a posteriori.

Per quanto concerne la gestione e la protezione delle informazioni derivanti da procedimenti penali, il MPC ritiene di dover applicare in primo luogo le direttive del Codice di procedura penale (CPP), che disciplina esaustivamente in particolare l’accesso a informazioni ottenute nell’ambito di questo tipo di procedimenti. Le direttive contemplate dalla LSIn vengono prese in considerazione dal MPC già nel quadro dell’attuazione del progetto «Sicurezza integrale». Per il resto, il MPC rimanda al suo parere del 12 aprile 2013 (Classificazione di atti e informazioni derivanti da procedimenti penali, livelli di sicurezza dei mezzi TIC).

In linea di principio, privatim può accogliere favorevolmente la creazione di una legge federale sulla sicurezza delle informazioni sulla base di due riflessioni: la sicurezza delle informazioni assumerebbe finalmente quel ruolo che avrebbe già dovuto ricoprire da tempo sia nelle attività amministrative quotidiane che nella società e lo svolgimento dei controlli di sicurezza relativi alle persone (CSP) verrebbe disciplinato in una base legale formale necessaria a tal fine. Ritiene tuttavia che, dal punto di vista del diritto della protezione dei dati e dell’informazione, l’avamprogetto e il rapporto esplicativo sollevino diverse questioni che occorre necessariamente discutere e chiarire apportando i miglioramenti del caso.

La CSI accoglie favorevolmente qualsiasi miglioramento della sicurezza delle informazioni nonché qualsiasi forma di collaborazione in tale ambito tra i diversi livelli dello Stato federale, ossia Confederazione, Cantoni e Comuni. A causa delle scarse risorse a disposizione dell’Ufficio tecnico della CSI, quest’ultima si limita a esprimere un parere sui temi di rilevanza cantonale. La CSI può approvare l’avamprogetto soltanto a condizione che, nella misura in cui applicano la LSIn, le autorità cantonali e comunali possano assegnare incarichi anche ai servizi specializzati centrali della Confederazione previsti da tale legge, segnatamente ai servizi specializzati per i controlli di sicurezza relativi alle persone (CSP) o al servizio specializzato per la sicurezza aziendale (SA), in modo da non essere obbligate a crearne di nuovi, e che vengano fissati periodi transitori adeguati. In caso contrario, ritiene che i Cantoni debbano essere esclusi dal campo d’applicazione della LSIn. La CSI si aspetta uno stretto coinvolgimento dei Cantoni, nonché delle relative autorità specializzate, nell’elaborazione delle disposizioni esecutive della Confederazione, in particolare nella misura in cui tali disposizioni riguardano anche i Cantoni.

In linea di principio, la BNS accoglie favorevolmente l’impostazione dell’avamprogetto di legge, che mira alla protezione degli interessi nazionali e, in particolare, degli interessi in materia di politica economica, finanziaria e monetaria della Svizzera. Ritiene inoltre che, con questo avamprogetto, venga raccolta la sfida di creare una base comune per la sicurezza delle informazioni sia per le autorità che per le organizzazioni. La BNS considera tuttavia impegnativo l’assoggettamento delle autorità di cui all’articolo 2 capoverso 1 dell’avamprogetto di legge, in quanto, nell’ambito della loro attività, tali autorità non sono in linea di principio direttamente sottoposte a un’altra autorità con la facoltà di impartire istruzioni. Per questo, a suo avviso, l’avamprogetto non rispetta pienamente il principio secondo cui l’autonomia costituzionale delle autorità indicate non va intaccata. Per la BNS è importante che le disposizioni dell’avamprogetto di legge siano compatibili con l’indipendenza della Banca nazionale garantita dalla Costituzione federale (art. 99 cpv. 2 Cost.).

Il TF fa notare che alcuni articoli rivestono un’importanza fondamentale per il TF stesso e ritiene che non debbano essere modificati a suo discapito. Per il resto, il TF rinuncia a esprimere un parere.

Dopo aver esaminato i documenti, il TFB rinuncia a esprimere un parere.

Il TAF rinuncia espressamente a esprimere un parere, sottolineando come tale atteggiamento debba essere considerato un’astensione e non un’approvazione dell’avamprogetto.

Swico accoglie favorevolmente l’adeguamento, previsto nel presente avamprogetto di legge, delle basi legali alla moderna e interconnessa società dell’informazione. Ritiene tuttavia che, per quanto concerne la terminologia utilizzata, l’avamprogetto di legge contenga nozioni perlopiù indefinite e dalla portata troppo ampia, il che determina a suo avviso anche un eccessi-