Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 56 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 35Fedlex · Rapporto sui risultati
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Per Clusis è escluso che il controllo di sicurezza possa essere eseguito senza il consenso della persona interessata. Occorrerebbe piuttosto precisare che l’impiego di una persona nell’ambito di mandati sensibili implica l’esecuzione preliminare del controllo di sicurezza. Pertanto, sarebbe più opportuna una formulazione quale: «un controllo di sicurezza può essere eseguito prima dell’assegnazione di un mandato sensibile. Gli interessati ne sono preliminarmente informati».
LB osserva che secondo i principi della protezione della personalità e dei dati (art. 4 cpv. 5 LPD) il consenso presuppone la debita informazione preliminare della persona interessata sul controllo di sicurezza relativo alle persone e sui dati raccolti in tale ambito conformemente all’articolo 39 LSIn. Poiché i dati raccolti includono anche dati degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c LPD, il consenso dovrebbe essere espresso in modo esplicito.
Articolo 38 Momento del controllo di sicurezza relativo alle persone
Per il Consiglio dei PF nell’avamprogetto posto in consultazione manca un disciplinamento che stabilisca chiaramente quali sono le procedure da seguire o le disposizioni da applicare se un controllo di sicurezza relativo alle persone (CSP) non è stato eseguito preliminarmente o se non è stato svolto prima dell’attribuzione di una funzione. Nel settore della ricerca in particolare, a persone coinvolte in progetti di ricerca potrebbero essere affidati, soltanto in un secondo momento o a breve termine ‒ e dunque senza previa possibilità di controllo ‒ dei compiti i cui aspetti rilevanti sotto il profilo della sicurezza non sono ravvisabili a prima vista né sono preliminarmente riconoscibili come tali dai partner di progetto. La mancanza di un disciplinamento chiaro per lo svolgimento di un CSP a posteriori e in particolare le relative conseguenze condurranno inevitabilmente, nella pratica, a un conflitto duraturo tra le pretese in materia di diritto del personale della persona interessata e le intenzioni della LSIn in materia di politica di sicurezza. Il Consiglio dei PF propone che in questi casi il CSP avvenga a posteriori con il consenso della persona interessata. Se la persona rifiuta il suo consenso a un CSP, l’autorità assoggettata competente deve avere il diritto di sollevare tale persona da una funzione o di vietarle di svolgere un’attività per la quale è previsto un CSP, senza conseguenze finanziarie, di diritto del personale o d’altro genere.
Articolo 39 Acquisizione dei dati
Per VD i servizi di polizia e i servizi informazioni cantonali dovranno, come finora, essere incaricati dell’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone; dovranno essere altresì autorizzati ad accedere a tutti i dati di cui all’articolo 39.
NE constata che, in qualità di autorità fiscale, può essere chiamato a trasmettere informazioni che sottostanno al segreto fiscale nel quadro di un controllo di sicurezza relativo alle persone (CSP). Secondo l’articolo 176 capoverso 2 della «Loi sur les contributions directes» (LCdir) è possibile comunicare informazioni se ciò è espressamente previsto da una base legale federale o cantonale. Al riguardo, l’articolo 39 capoverso 2 lettera a della nuova legge costituisce una base legale sufficiente. I relativi dati potranno essere richiesti esclusivamente nel quadro di un CSP ampliato. Si tratta in tal modo d’identificare e di valutare il rischio che gli interessi di cui all’articolo 1 capoverso 2 della legge siano minacciati da una persona nell’esercizio di un’attività sensibile.
Il PS suggerisce di mantenere la limitazione contenuta finora nella LMSI secondo cui è possibile interrogare terze persone unicamente con il consenso della persona interessata. Il PS rifiuta l’elusione totale del segreto bancario proposta dall’articolo 39 capoverso 2 lettera c LSIn. Il segreto bancario va revocato in forma adeguata nei confronti delle autorità fiscali. In tal modo gli organi addetti al controllo di sicurezza relativo alle persone potranno consultare presso le autorità fiscali tutti i dati rilevanti sulla situazione finanziaria della persona interessata e non dovranno rivolgersi a privati (banche ecc.).
Clusis accoglie favorevolmente questo articolo che costituisce una base legale sufficiente per il trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili.