Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 56 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 37Fedlex · Rapporto sui risultati

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SG rileva che l’articolo 14 della legge militare (RS 510.10) al quale si fa riferimento a pagina 60 del rapporto esplicativo nell’ambito delle osservazioni concernenti l’articolo 44 capoverso 3 LSIn, non esiste più essendo stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2004.

Articolo 47 Obbligo di comunicazione

Le dichiarazioni dei servizi specializzati CSP hanno carattere di raccomandazione (art. 46 LSIn). Ciononostante, il servizio competente per l’attribuzione della funzione deve comunicare al servizio specializzato CSP se attribuisce o no a una persona l’esercizio di attività sensibili sotto il profilo della sicurezza e se, in occasione dell’attribuzione dell’attività, deroga alle eventuali condizioni raccomandate dal servizio specializzato CSP. Secondo il commento relativo all’articolo 47 LSIn, la ragione di quest’obbligo di comunicazione consisterebbe nel mantenere la visione d’insieme sulla prassi dei servizi competenti per l’attribuzione e di trarne i necessari insegnamenti. Per BS tale argomentazione non è convincente: perché i servizi specializzati CSP dovrebbero effettuare la loro valutazione in base a criteri oggettivi o adeguare la loro prassi, se constatano che i servizi competenti per l’attribuzione non osservano o osservano solo parzialmente le loro raccomandazioni? Vi è il rischio che i servizi specializzati CSP non facciano più i loro controlli con la necessaria obiettività. È addirittura immaginabile che ciò conduca il servizio specializzato CSP a orientarsi ai desideri e alle esigenze del servizio competente per l’attribuzione. Ciò comporterebbe, a sua volta, nuovi rischi per la sicurezza.

Per privatim non è chiaro per quale ragione i servizi specializzati CSP che devono effettuare la loro valutazione in base a criteri oggettivi, dovrebbero poi adeguare la loro prassi, se constatano che i servizi competenti per l’attribuzione non seguono o seguono solo parzialmente le loro raccomandazioni. Ciò non condurrà, in ultima analisi, a far sì che i servizi specializzati CSP si pieghino ai desideri e alle esigenze dei servizi competenti per l’attribuzione e non eseguano più con la necessaria obiettività il loro compito fondamentale, ossia la valutazione di un eventuale rischio per la sicurezza? Non si dovrebbe piuttosto fornire mezzi maggiormente vincolanti ai servizi specializzati CSP, affinché possano agire in modo efficace di fronte a eventuali rischi per la sicurezza e non unicamente formulando raccomandazioni? Tali questioni dovrebbero essere chiarite nel commento agli articoli 46 e seguenti.

La Banca nazionale critica l’obbligo di comunicazione, sancito dall’articolo 47, nel caso in cui il servizio competente per l’assegnazione dell’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza ignori una dichiarazione di rischio o di constatazione dell’organo di controllo o deroghi alle condizioni raccomandate e lo respinge quale ingerenza inammissibile nell’autonomia delle autorità sul piano dell’esecuzione. Tale obbligo di comunicazione è altresì in contraddizione con l’articolo 46, secondo cui le dichiarazioni dell’organo di controllo hanno (unicamente) carattere di raccomandazione e la decisione sull’attribuzione di attività sensibili sotto il profilo della sicurezza incombe esclusivamente al servizio competente per l'attribuzione.

Articolo 50 Ripetizione

TI considera che i tempi indicati per la ripetizione di un controllo di sicurezza siano troppo ampi e propone di eseguire i controlli di base entro 5 anni e quelli ampliati entro i 3 anni.

Articolo 51 Tutela giurisdizionale

Per TG il disciplinamento secondo cui la persona controllata potrebbe richiedere la decisione di un servizio specializzato CSP entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione è contrario alla disposizione precedente secondo cui è possibile consultare i documenti del controllo soltanto per 10 giorni. Chi interpone ricorso dovrebbe avere la possibilità di prendere visione degli atti durante l’intero periodo che intercorre fino al termine d’impugnazione. Di conseguenza, il termine di 10 giorni di cui al capoverso 1 va prolungato a 30 giorni. Non avrebbe senso, per esempio, che un avvocato, al quale una persona intende ricorrere dopo due settimane, interponga ricorso senza avere la possibilità di prendere visione degli atti, poiché il relativo termine di 10 giorni è già scaduto.

Con riferimento all’autorità di vigilanza e al Ministero pubblico della Confederazione, per l’AV-MPC il testo di legge non specifica presso quale autorità sarebbe possibile impugnare una decisione dell’organo di controllo.