Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 56 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 38Fedlex · Rapporto sui risultati
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Il TAF assicura che non ha nulla da obiettare contro la nuova concezione della tutela giurisdizionale ai sensi dell’articolo 51 capoverso 3 LSIn.
Articolo 52 Sistema d'informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone
Clusis accoglie favorevolmente questo articolo che costituisce una base legale sufficiente per il trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili.
Per LB nella formulazione dell’articolo 52 capoverso 1 non è del tutto chiaro se il «sistema d’informazione» da impiegare si basa su una struttura unitaria predefinita dalla Confederazione ‒ ciò che faciliterebbe il relativo accesso ai servizi autorizzati di cui all’articolo 53 LSIn ‒ o se la LSIn lascia ai servizi specializzati CSP l’installazione e la gestione di un sistema d’informazione secondo criteri propri.
Per motivi inerenti alla protezione dei dati, LB nutre notevoli dubbi nei confronti della registrazione del numero d’assicurato AVS nel sistema d’informazione, poiché secondo l’articolo 52 capoverso 3 lettera a LSIn il sistema contiene già dati sull’identità delle persone registrate e che, conformemente all’articolo 36 capoverso 4 lettera c LPD e all’articolo 50e LAVS, la registrazione del numero d’assicurato AVS al di fuori del settore delle assicurazioni sociali sottostà a condizioni e restrizioni severe, nella misura in cui facilita il raggruppamento di informazioni concernenti le persone interessate e il cosiddetto «profiling». Dal punto di vista di LB non esiste alcun interesse legittimo per cui il numero d’assicurato AVS sia registrato nel sistema d’informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone: l’obiettivo di agevolare l’accesso alla persona registrata secondo l’articolo 53 LSIn non è un motivo che giustifica questo impiego discutibile dal punto di vista della protezione dei dati del numero d’assicurato AVS al di fuori del settore delle assicurazioni sociali. LB raccomanda altresì che, per analogia con l’articolo 77 capoverso 4 LSIn, l’articolo 52 capoverso 2 LSIn sia completato con l’indicazione della «responsabilità del servizio specializzato CSP ai fini della sicurezza del sistema d’informazione», poiché, rispetto ai dati concernenti i risultati contenuti nel sistema d’informazione per l’esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende, per i dati personali memorizzati nel sistema d’informazione del servizio specializzato CSP sussistono esigenze più elevate in materia di sicurezza.
Articolo 53 Comunicazione dei dati
Per TG la disposizione dell’articolo 53 capoverso 2 lettera c numero 1 dell’avamprogetto della LSIn, secondo cui lo Stato maggiore di condotta dell’esercito dovrebbe disporre di un’interfaccia con il sistema d’informazione per il controllo dell’accesso alle zone di sicurezza, va troppo lontano. Secondo l’articolo 3 dell’ordinanza concernente la protezione delle opere militari (RS 510.518.1) nel caso della zona protetta 1 si tratta di impianti che, in parte, sono persino liberamente accessibili. Pertanto, lo Stato maggiore di condotta dell’esercito dovrebbe ricevere l’autorizzazione di accedere ai dati del controllo di sicurezza relativo alle persone unicamente a partire dalla zona protetta 2. Questo punto va, di conseguenza, adeguato. Si pone parimenti la domanda in che misura lo Stato maggiore di condotta dell’esercito debba disporre, per il reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva, di un corrispondente accesso ai dati del controllo di sicurezza relativo alle persone, tanto più che nel caso delle persone soggette all’obbligo di leva si tratta per lo più di giovani che raramente hanno già assolto, in precedenza, un controllo di sicurezza relativo alle persone.
Per privatim dal rapporto esplicativo non si evince per quale motivo è fondamentale per l’autorità di controllo accedere a dati personali «sensibili» per adempire il suo compito: il controllo dell’esecuzione dei CSP non può altresì avvenire sulla base di dati anonimizzati? Non vi sarebbe eventualmente la possibilità di ricorrere a dati «sensibili» solo in casi eccezionali e, di regola, svolgere l’attività di controllo mediante record di dati senza ulteriori riferimenti personali? Questo punto va chiarito.
Clusis accoglie favorevolmente questo articolo che costituisce una base legale sufficiente per il trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili. La comunicazione elettronica di dati deve avvenire in modo sicuro. Anche ciò va precisato.