Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 56 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 41Fedlex · Rapporto sui risultati
[Geben Sie Text ein]
Articolo 62 Valutazione dell’idoneità
Considerato il rapporto delicato tra l’assegnazione di un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza e l’ordinamento nazionale e internazionale sugli acquisti pubblici (cfr. osservazioni generali) a LB appare un po’ strano che secondo l’articolo 62 capoverso 1 dell’avamprogetto della LSIn il mandante ha il diritto e l’obbligo, prima o al di fuori della messa a concorso di progetti d’acquisto degli enti pubblici prescritta dal diritto in materia di acquisti pubblici, di comunicare al servizio specializzato SA quali aziende entrerebbero in considerazione per l’esecuzione del mandato, per cui tutte le altre aziende sarebbero escluse dall’assegnazione di tale mandato. Nella fattispecie, al mandante è accordata una competenza molto ampia di determinare a sua discrezione, in settori sensibili in materia di sicurezza, quali aziende invitare tra quelle che entrano in considerazione per l’esecuzione di mandati sensibili dal profilo della sicurezza.
Articolo 63 Acquisizione dei dati
Il SIC chiede che a livello di disposizioni d’esecuzione si stabilisca che lo scambio di informazioni debba svolgersi per il tramite del SIC quando il servizio estero è parte di un’organizzazione di intelligence.
Articolo 64 Rischio per la sicurezza
Per quanto concerne l’articolo 64 LSIn, Economiesuisse auspica in particolare che, nell’ordinanza che deve ancora essere varata, il margine discrezionale sia limitato da definizioni precise e da criteri di valutazione chiari. L’avamprogetto contiene numerose nozioni indeterminate ed eccessivamente generiche. Nel caso dell’articolo 64 (Rischio per la sicurezza), in mancanza di criteri di valutazione chiaramente definiti, l’autorità ha un margine discrezionale troppo ampio nell’ambito della verifica del rischio per la sicurezza inerente all’esecuzione di mandati da parte di un’azienda. La disposizione consente all’autorità di escludere offerenti indesiderati dalla procedura d’aggiudicazione senza che vi siano motivi oggettivi. Pertanto, essa racchiude potenziali disparità di trattamento e distorsioni della concorrenza a fini protezionistici. Qualsiasi riduzione artificiale del numero di offerenti porta tuttavia a prezzi più elevati. Ciò indebolirebbe la piazza economica svizzera.
Rinviando a una decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale del 21 maggio 2014 (numero di dossier B-998/2014), la swico ritiene che la disposizione sia discutibile in termini di diritto della concorrenza e di diritto degli acquisti pubblici, poiché la probabilità di un’esecuzione contraria alle prescrizioni o non appropriata del mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza può essere considerata elevata in particolare quando l’azienda è controllata da Stati esteri o da organizzazioni estere di diritto pubblico o privato oppure è sotto il loro influsso. Essa aggraverebbe ulteriormente la problematica legata agli acquisti e, come qualsiasi riduzione artificiale del numero di offerenti, porterebbe a prezzi più elevati. Ciò indebolirebbe l’economia e la piazza economica svizzere. Questa disposizione legale spalancherebbe la porta a interpretazioni arbitrarie o addirittura abusive da parte delle autorità. Con il margine di interpretazione e discrezionale sussiste il rischio che offerenti indesiderati siano tenuti alla larga. Pertanto, la swico chiede che, nell’ordinanza che deve ancora essere varata, il margine discrezionale sia chiaramente limitato e che si stabiliscano definizioni e criteri di valutazione chiari.
Come generalmente noto, le società madri di molte aziende attive nel settore del trattamento e della trasmissione di informazioni sono domiciliate all’estero e sono controllate da titolari di quote e azionisti stranieri. L’articolo 64 capoverso 2 lettera b LSIn potrebbe ora lasciare intendere che per tali aziende vi sarebbe a priori un’elevata probabilità di esecuzione contraria alle prescrizioni del mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza. Pertanto, secondo l’articolo 65 capoverso 2 LSIn, andrebbero escluse dalla procedura di aggiudicazione. LB ritiene che l’ipotesi summenzionata potrebbe essere vista, dal profilo della legislazione in materia di acquisti pubblici, quale una discriminazione oggettivamente ingiustificata degli offerenti esteri attivi nel settore del trattamento e della trasmissione di informazioni. In ogni caso, nell’ambito della procedura legislativa occorrerebbe verificare tramite un servizio competente se e in quale misura l’articolo 64 capoverso 2 lettera b LSIn sia compatibile con le norme della legislazione internazionale in materia di acquisti. Inoltre, l’applicazione rigida