Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 56 pagine

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Capoverso 2quater(nuovo) Sono fatte salve le prescrizioni per l’archiviazione dei dati della legge sull’archiviazione (RS 152.1) e della legge federale sul servizio informazioni civile (RS 121, art. 7a).

Capitolo 5: Sicurezza delle informazioni nelle infrastrutture critiche

Il PS ritiene che l’intero capitolo 5 sulla sicurezza delle informazioni nelle infrastrutture critiche (art. 81-83 LSIn) debba essere sostanzialmente rielaborato. L’avamprogetto della LSIn contiene in questo capitolo autorizzazioni globali inammissibili inerenti alle attività di intelligence e non chiarisce in modo sufficiente le interfacce tra la garanzia di sicurezza delle informazioni nelle infrastrutture critiche e la protezione delle infrastrutture critiche stesse. Dal punto di vista della politica di sicurezza la protezione delle infrastrutture critiche costituisce un compito troppo importante per essere affrontato in modo così approssimativo e generale come nell’avamprogetto della LSIn.

Articolo 81 Compiti della Confederazione

Secondo il PS il capoverso 3 autorizza, attraverso formulazioni generali, lo scambio di informazioni non meglio definite tra gestori di infrastrutture critiche non meglio precisati e servizi della Confederazione non meglio definiti. Il PS chiede che venga fatta chiarezza in merito e che la densità normativa venga nettamente potenziata. Occorrerà perlomeno aggiungere un nuovo capoverso 4 del seguente tenore: «4 Sono fatte salve le disposizioni della legge sulla protezione dei dati».

It-rm è dell’avviso che «sostenere i gestori di infrastrutture critiche» sia di gran lunga insufficiente, poiché il sabotaggio delle infrastrutture critiche può provocare danni molto più gravi al benessere del nostro Paese rispetto all’eventuale rivelazione di informazioni confidenziali. L’attuazione di tali direttive necessita pertanto di prescrizioni minime ed eventualmente anche del sostegno finanziario della Confederazione. It-rm propone di inserire nella legge una legittimazione in merito.

Articolo 82 Trattamento di dati personali

SO sostiene che questa disposizione consenta il trattamento di dati personali senza che la persona interessata ne sia a conoscenza, il che rappresenta un’ingerenza sensibile nei diritti della personalità. Al più tardi una volta venuto meno il presunto pericolo, la persona dovrebbe essere informata. Urge quindi elaborare una normativa analoga a quella concernente l’osservazione e l’inchiesta mascherata contenuta negli articoli 283, 298 e 298d del Codice di procedura penale.

TG chiede di stralciare la disposizione dell’articolo 82 dell’avamprogetto della LSIn, in virtù della quale i servizi competenti delle infrastrutture critiche possono, per sventare pericoli, trattare e comunicare dati personali, in particolare elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, e questo addirittura all’insaputa delle persone interessate. Adducendo il pretesto della sicurezza delle informazioni, la disposizione crea uno strumento per consentire il trattamento di dati personali degni di particolare protezione di un gran numero di persone. Manca qualunque tipo di controllo o base legale per poter porre un freno a eventuali abusi. La legge federale sulla sicurezza delle informazioni deve garantire la gestione sicura di informazioni e non deve essere utilizzata come espediente per poter svolgere attività di intelligence.

TI propone di completare l’articolo 82 LSIn con un quarto capoverso che preveda, in caso di identificazione dell’utente, che questi ne sia informato e che i relativi dati possano essere comunicati alle autorità competenti. Nel caso in cui una persona venisse identificata sulla base dei dati personali secondo l’articolo 82, ne dovrebbe essere informata, quanto meno dal momento in cui non dovesse più sussistere un motivo di pericolo (analogamente alle procedure in materia di osservazione di persone, inchiesta mascherata e indagine in incognito, rette dagli art. 283, 298 e 298d CPP). «A questo riguardo la formulazione del capoverso 1 appare troppo blanda e la pur puntuale descrizione nel rapporto esplicativo non è sufficiente.»