Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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sto caso è pertanto citato come autentica deroga nell’articolo 59. Pertanto non rimane praticamente spazio per l’applicazione diretta dell’articolo 9 LPD.

2.3.2.4 Capitolo 4: Comunicazione automatica di dati di VOSTRA alle autorità

Talvolta conviene trasmettere i dati del casellario giudiziale a determinati servizi in automatico, piuttosto che su richiesta. Anche questa forma di comunicazione andrebbe definita in una legge in senso formale, alla stregua dei diritti di accesso delle autorità (cfr. art. 44 segg.). L’iscrizione elettronica consente di comunicare facilmente i dati penali iscritti. A determinate condizioni, la comunicazione automatica dei dati del casellario giudiziale potrebbe addirittura subentrare agli obblighi di comunicazione dei tribunali. Per questo motivo s’intende continuare a potenziare le possibilità offerte dalla comunicazione automatica di dati (cfr. anche n. 1.3.1.10).

Art. 60 Comunicazioni all’UST

Anche attualmente i cambiamenti effettuati nel sistema di gestione dei dati penali sono comunicati all’UST. Il tenore dell’articolo 33 capoverso 2 dell’Ordinanza VOSTRA è stato ripreso in forma leggermente modificata per menzionare esplicitamente lo scopo della comunicazione, come definito nell’articolo 365 capoverso 2 lettera j CP (trattamento statistico secondo la legge sulla statistica federale). In virtù della sua competenza per l’emanazione di norme esecutive (art. 104), il Consiglio federale definirà in un’ordinanza i dati necessari e la periodicità delle comunicazioni. Per quanto riguarda il diritto di accesso online dell’UST, si veda quanto esposto riguardo all’articolo 47 lettera j.

Art. 61 Comunicazioni allo Stato maggiore di condotta dell’esercito

La comunicazione di determinati dati penali allo Stato maggiore di condotta dell’esercito è già prevista dal diritto vigente (cfr. art. 367 cpv. 2bis–2quater CP), che contempla una procedura in due fasi, relativamente complicata: in un primo tempo, il Casellario giudiziale svizzero comunica allo Stato maggiore di condotta dell’esercito le generalità dei cittadini svizzeri che hanno compiuto 17 anni e presentano nuove iscrizioni. Lo Stato maggiore controlla manualmente se si tratta di un militare o di una persona soggetta all’obbligo di leva. In caso affermativo, il servizio competente per il casellario giudiziale comunica anche i dati penali (cfr. art. 367 cpv. 2ter CP). Questa procedura potrà essere completamente automatizzata grazie al numero d’assicurato (impiegato nel sistema VOSTRA soltanto dopo l’entrata in vigore della presente revisione; cfr. art. 14 e n. 1.3.1.6), che funge da identificativo univoco di una persona. Sulla base di questo numero d’assicurato, VOSTRA esaminerà in modo completamente automatico se le sentenze soggette all’obbligo di comunicazione secondo il capoverso 1 interessano una persona iscritta con lo stesso numero d’assicurato anche nel Sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA). Trasmetterà i dati penali soltanto in caso di riscontro positivo. Tale procedura è più snella e presenta il vantaggio, in termini di diritto in materia di protezione dei dati, che allo Stato maggiore di condotta dell’esercito non sono comunicate le