Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 103Fedlex · Rapporto esplicativo

materia penale del 20 aprile 1959 (RS 0.351.1), bensì tutte le sentenze di riferimento (non soltanto le condanne, ma anche le sentenze che irrogano misure contro una persona penalmente incapace).

Secondo la prassi vigente e in base alla clausola d’eccezione prevista nella Convenzione, il capoverso 2 precisa che, nel quadro dello scambio automatizzato155 dei dati, non sono comunicate allo Stato di origine le sentenze per reati previsti esclusivamente dal diritto militare (ossia non punibili secondo il diritto penale ordinario) e le sentenze in materia fiscale (riferite a reati fiscali). Il 29 giugno 2011 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di elaborare un avamprogetto per estendere ai reati fiscali l’assistenza giudiziaria, che preveda una modifica della legge sull’assistenza internazionale in materia penale e il recepimento dei pertinenti Protocolli addizionali del Consiglio d’Europa156. L’avamprogetto è stato posto in consultazione il 15 giugno 2012157. Una volta approvato il disegno di legge, occorrerà valutare se la riserva in merito ai reati fiscali inserita nell’articolo 65 capoverso 2 lettera b è compatibile con la nuova strategia in materia di assistenza giudiziaria.

La competenza del DFGP di emanare istruzioni prevista al capoverso 5 corrisponde a quella di cui all’articolo 55 capoverso 3 (cfr. supra).

2.3.3 Titolo terzo: Comunicazione automatica di dati a VOSTRA

Art. 66 Interfaccia con SIMIC

Un’interfaccia con il registro degli stranieri SIMIC potrebbe agevolare l’aggiornamento delle generalità. La strategia dettagliata andrà elaborata in un’ordinanza. Un’interfaccia può essere sfruttata in modo ragionevole soltanto se fondata sul numero d’assicurato, poiché le corrispondenti comunicazioni sono efficaci solamente se entrambi i sistemi contengono un identificativo univoco (cfr. quanto esposto riguardo all’art. 61 in merito all’interfaccia con PISA). L’opportunità di prevedere una simile interfaccia dipende anche dagli altri usi cui è destinato il nuovo numero d’assicurazione sociale. Quanto più coerente sarà il suo impiego come dato identificativo sin dalla ricerca d’informazioni in VOSTRA, tanto meno sarà necessario aggiornare esaustivamente gli altri dati identificativi della persona in VOSTRA.

Secondo il capoverso 1, l’interfaccia con SIMIC va impiegata per comunicare le modifiche dei dati identificativi (per es.: ortografia del nome o cambiamento del nome, compresi i cambiamenti d’identità secondaria) e per eliminare i dati delle persone decedute secondo quanto stabilito all’articolo 28 capoverso 2. Non sono da escludere eventuali doppioni riconducibili a una sovrapposizione tra l’interfaccia con SIMIC e quella con Infostar (cfr. art. 67) poiché, a determinate condizioni, gli

155 Le restrizioni di cui al cpv. 2 non si riferiscono tuttavia agli estratti del casellario giudiziale rilasciati su domanda di un’autorità straniera (cfr. art. 55 cpv. 2).

156 Cfr. il relativo comunicato stampa al seguente indirizzo: http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2011/2011-06- 291.html

157 Cfr. il relativo comunicato stampa al seguente indirizzo: http://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/dokumentation/medieninformationen/2012/ref _2012-06-151.html