Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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2.3.2.3.2 Sezione 2: Esercizio del diritto di accesso ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati

Art. 59

Il nuovo diritto di accesso disciplinato in questa disposizione è stato considerevolmente esteso rispetto al diritto vigente (cfr. art. 370 CP e 26 Ordinanza VOSTRA), troppo incentrato sulla gestione dei dati penali. Secondo l’articolo 370 CP, ogni persona ha «il diritto di consultare integralmente le iscrizioni che lo concernono». Può ricevere, su richiesta, un «estratto integrale» (cfr. art. 26 cpv. 4 Ordinanza VOSTRA), inteso come estratto integrale per autorità. Tale estratto, tuttavia, non contiene dati relativi all’ordinazione di estratti di casellari giudiziali stranieri (art. 25) o relativi all’ordinazione di estratti per privati (art. 26). La nuova formulazione del capoverso 1 garantisce che l’interessato possa accedere ai dati di tutte le componenti del sistema VOSTRA. Di conseguenza, al richiedente ora non va consegnato soltanto l’estratto 1 per autorità, bensì anche altri documenti.

Il nuovo diritto di accesso risulta più esteso anche perché la verbalizzazione automatica delle consultazioni (art. 24) crea una nuova categoria di dati, che deve altresì essere consultabile. Per una durata di tempo limitata (art. 32), gli interessati potranno prendere atto delle autorità che hanno consultato i loro dati, dei dati consultati e del motivo della consultazione. Questa novità consentirà di individuare più velocemente eventuali trattamenti illeciti dei dati e dissuaderà le autorità dall’effettuare trattamenti abusivi (cfr. n. 1.3.1.9). Le consultazioni ai sensi dell’articolo 24 capoverso 2 lettera b non devono essere rese note all’interessato.

Per il resto, le modalità del diritto di accesso esteso restano ampiamente immutate. Le informazioni saranno fornite nei locali del Casellario giudiziale svizzero. I documenti contenenti i dati non saranno consegnati all’interessato, affinché non debba rivelare a terzi più informazioni di quante non contenga l’estratto per privati (cpv. 4). All’interessato non sarà rilasciata un’attestazione ufficiale; naturalmente potrà annotare tutti i dati per essere in grado di inoltrare un eventuale ricorso se i dati non sono corretti o se sono stati utilizzati in modo abusivo. Se l’interessato constata imprecisioni o violazioni del diritto, il Casellario giudiziale svizzero è tenuto a controllarle (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. g sull’obbligo di controllo). Se necessario, l’interessato può chiedere al Casellario una decisione ai sensi dell’articolo 25 LPD. Se viene avviato un procedimento giudiziario, i documenti ufficiali generati nell’ambito del diritto di accesso ai sensi della legge sulla protezione dei dati devono essere presentati come prove.

Il capoverso 2 formula una riserva rinviando all’articolo 9 LPD, che prevede restrizioni al diritto di accesso. Questa riserva è già prevista dal diritto vigente (art. 26 cpv. 1 Ordinanza VOSTRA). Per quanto possibile evincere, nel diritto del casellario giudiziale vi sono soltanto due casi in cui potrebbe esservi ragione di non consentire a una persona registrata in VOSTRA di consultare i dati. In casi delicati, le autorità potranno sospendere l’iscrizione di un procedimento penale pendente (s’intende mantenere l’art. 11 cpv. 4 Ordinanza VOSTRA; cfr. art. 27). Poiché questi dati non sono registrati, non vi sono problemi di pubblicità. Il secondo caso riguarda invece la verbalizzazione delle consultazioni secondo l’articolo 24 capoverso 2 lettera b. Il Consiglio federale designa le autorità che non devono mai rendere note le loro consultazioni all’interessato o che devono farlo soltanto in un secondo tempo. Que-