Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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e aggiornato dal punto di vista redazionale. I dettagli continueranno a essere disciplinati in un’ordinanza.

Art. 56 Estratto del proprio casellario giudiziale

L'articolo 56 disciplina il classico caso dell’ordinazione di estratti per privati: una persona richiede un estratto per privati del proprio casellario giudiziale (cpv. 1); a tal fine deve provare la propria identità (cpv. 2). L’unica novità consiste nel fatto che il richiedente è tenuto a indicare il numero d’assicurato secondo l’articolo 50c LAVS già al momento dell'ordinazione. La ricerca in VOSTRA e l’accertamento dell'identità in altre banche dati ne risultano semplificate per le autorità che tengono il casellario giudiziale (cfr. 1.3.1.6).

In virtù della sua competenza per l’emanazione di norme esecutive (art. 104), il Consiglio federale disciplinerà gli ulteriori dettagli, quali le modalità di ordinazione degli estratti per privati (Internet e posta), i requisiti che deve adempiere la prova dell’identità (documenti d’identità accettati, attestazione di identità in formato elettronico, ecc.) o la forma in cui sono consegnati gli estratti per privati (cartacea o elettronica con firma digitale).

Art. 57 Estratto del casellario giudiziale di un terzo

Finora il diritto del casellario giudiziale non definiva esplicitamente le condizioni alle quali è possibile ordinare un estratto riguardante un terzo. La prassi corrente prevede tale possibilità soltanto in presenza di una procura privata (cpv. 1 primo periodo) o nel caso di un rapporto di tutela o curatela (cpv. 1 secondo periodo). Il detentore dell'autorità parentale (che è anche il rappresentante legale) non è menzionato nel capoverso 1 secondo periodo, poiché i giovani soggetti all'autorità parentale non figurano nell'estratto per privati (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. d). Inoltre sono rare le richieste del genere. Se un tale estratto privato dovesse eccezionalmente rivelarsi necessario per una causa legale all'estero, sarebbe comunque possibile rilasciare al detentore dell'autorità parentale un estratto riguardante il proprio figlio (tanto più che non sono in gioco interessi degni di protezione).

Il capoverso 2 chiarisce che, se l'estratto è richiesto da un rappresentante, oltre all'identità del richiedente e della persona di cui si richiede l'estratto, va comprovato anche il potere di rappresentanza.

In virtù della sua competenza per l'emanazione di norme esecutive (cfr. art. 104), il Consiglio federale disciplinerà anche in questo caso gli ulteriori dettagli, quali i requisiti di attualità posti alla procura o ai documenti di nomina del tutore o curatore.

Art. 58 Emolumenti

Il capoverso 1 prevede la riscossione di un emolumento per il rilascio dell’estratto per privati. I dettagli riguardanti l'importo e la composizione, nonché le altre regole di calcolo (p. es. per ordinazioni collettive, rimborsi in caso di annullamento, ecc.), continuano a essere definiti in un’ordinanza (cpv. 2; cfr. per il diritto in vigore l'art. 30 Ordinanza VOSTRA).