Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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Art. 55 Estratti per autorità straniere

Secondo il capoverso 1, il Casellario giudiziale svizzero rilascia alle autorità straniere gli estratti di cui fanno domanda, a condizione che ciò sia previsto da un trattato multilaterale o bilaterale o da una legge formale. Tali requisiti sono molto restrittivi. In particolare per le autorità cui non compete l’amministrazione della giustizia penale è praticamente impossibile ottenere estratti del Casellario giudiziale svizzero, dato che difficilmente vi sono le basi legali necessarie. L’articolo 55 capoverso 1 corrisponde in ampia misura all’articolo 23 capoverso 1 Ordinanza VOSTRA. Tuttavia, l’articolo 23 indica anche la reciprocità come motivo per lo scambio di dati. All’atto pratico, la condizione della reciprocità non si è rivelata molto importante, poiché (in mancanza di basi legali formali) la sua applicazione nell’ambito dell’assistenza amministrativa si limitava a domande inoltrate dallo Stato di origine ai sensi dell’articolo 368 CP. Per tale motivo, l’articolo 55 capoverso 1 non cita più la condizione della reciprocità (in merito alla rinuncia a concedere un diritto di accesso alle autorità non giudiziarie estere con compiti analoghi a quelli delle autorità svizzere collegate, cfr. quanto esposto al n. 1.4.6).

Poiché sono ormai previsti diversi tipi di estratti per autorità (cfr. n. 1.3.1.1), occorre stabilire con chiarezza l’estratto da rilasciare alle autorità straniere. Secondo il capoverso 2, è determinante l’estratto che verrebbe rilasciato a un’autorità svizzera che svolge la stessa funzione e presenta una domanda analoga. Può trattarsi anche di un estratto 1 per autorità (cfr. riferimento nell’art. 54 cpv. 4). Per evitare di dover rivedere di continuo il testo normativo nel caso di nuovi trattati internazionali, è più adeguato disciplinare in modo globale i diritti di accesso di tutte le autorità straniere anziché indicarle per nome in ogni articolo che disciplina i diritti di accesso su domanda scritta (p. es. menzione delle autorità straniere della giustizia penale nell’art. 51).

La competenza del DFGP di emanare istruzioni prevista dal capoverso 3 figura già nel diritto vigente (art. 23 cpv. 2 Ordinanza VOSTRA), ma il dipartimento vi ha fatto capo soltanto una volta, emanando una direttiva (ormai obsoleta) che obbligava l’UFM a verificare gli estratti prima di inviarli a Stati terzi considerati non sicuri per evitare che i richiedenti l’asilo potessero invocare motivi soggettivi insorti dopo la fuga. La competenza di emanare istruzioni potrebbe essere utile per garantire il rispetto del divieto, previsto dall’articolo 97 capoverso 1 LAsi, di comunicare dati personali allo Stato di origine o di provenienza. Ciò garantirebbe che il Casellario giudiziale svizzero sia tempestivamente informato dei Paesi (con i quali è stato concluso un trattato di assistenza giudiziaria) per i quali l’UFM è tenuto a esaminare se si tratta di un richiedente l’asilo, di un rifugiato o di una persona bisognosa di protezione. L’articolo 97 capoverso 1 LAsi è preso in considerazione prima di uno scambio di dati in applicazione delle riserve generali convenzionali inserite in ogni trattato di assistenza giudiziaria per poter eventualmente rinunciare allo scambio dei dati.

2.3.2.3 Capitolo 3: Accesso dei privati ai dati di VOSTRA

2.3.2.3.1 Sezione 1: Rilascio dell’estratto per privati

Le modalità di ordinazione di estratti per privati restano sostanzialmente immutate. La novità consiste nel fatto che varie regole fondamentali sono inserite direttamente nella legge (art. 56–58). A tal fine, il vecchio testo normativo è stato reso più preciso