Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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generalità di civili iscritti nel casellario giudiziale. I numeri d’assicurato potrebbero essere confrontati anche in forma completamente anonimizzata, a mezzo del loro codice hash.

Art. 62 Comunicazioni all’autorità competente in materia di circolazione stradale

In occasione della consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1), era stato espresso il desiderio che i divieti di condurre disposti da un giudice secondo l’articolo 67b CP (o 50abis CPM) e iscritti nel casellario giudiziale fossero comunicati automaticamente alle banche dati tenute dalle autorità competenti in materia di circolazione stradale affinché potessero verificarne il rispetto (durante i controlli della circolazione stradale da parte della polizia). La polizia dispone soltanto di un accesso mobile al Registro informatizzato delle autorizzazioni di condurre (FABER), ma non al Registro informatizzato delle misure amministrative (ADMAS); inoltre è già possibile iscrivere in FABER i divieti di condurre disposti in virtù del diritto penale (cfr. art. 104c cpv. 3 lett. b della legge federale sulla circolazione stradale [LCStr]). Pertanto, nella legge va disciplinato soltanto l’obbligo di comunicazione.

Secondo l’articolo 62 capoverso 1, le sentenze di riferimento sono comunicate all’autorità competente in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio (se l’interessato è domiciliato in Svizzera) o del Cantone in cui sono state pronunciate, affinché possano essere iscritte in FABER.

Resta da appurare se sarà possibile integrare direttamente i dati in FABER attraverso un’interfaccia elettronica. Per questo motivo, il capoverso 2 è stato formulato come disposizione potestativa.

Art. 63 Comunicazioni al servizio dell’UFG competente per la ripartizione dei

valori patrimoniali confiscati

In futuro s’intende utilizzare VOSTRA anche per eseguire le procedure di ripartizione secondo la legge sulla ripartizione dei valori confiscati. Il problema consiste nel fatto che spesso le autorità competenti non comunicano le decisioni di confisca soggette a ripartizione (se l’importo lordo non è inferiore a 100 000 franchi; cfr. art. 6 LRVC). Visto che finora le confische di simili importi erano sempre parte integrante di una sentenza penale da iscrivere in VOSTRA, la comunicazione automatica di tali decisioni dovrebbe aumentare l’efficienza del trattamento dei dati nella procedura di ripartizione. Va rilevato che si tratta di un’estensione delle finalità di VOSTRA in vista di far valere interessi fiscali.

Per questo motivo VOSTRA deve permettere la menzione di una confisca rilevante ai fini della ripartizione (in base all’art. 19 cpv. 1 lett. d, va creato un apposito campo di dati da contemplare in un’ordinanza).

Nel caso, molto improbabile, in cui fosse introdotta la possibilità di rendere una decisione di confisca al di fuori di una sentenza penale, occorrerebbe riformulare l’attuale obbligo di comunicazione previsto nell’articolo 6 capoverso 1 LRVC (cfr. quanto esposto riguardo all’art. 19 cpv. 1 lett. d nonché alla modifica del diritto vigente [art. 106 e n. 4 dell’allegato]).