Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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Il servizio dell’UFG competente per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati non necessita di un diritto di accesso separato ai vari estratti per autorità. Riceve, direttamente da VOSTRA, la copia della sentenza originale rilevante ai fini della ripartizione. In termini di protezione dei dati, questo modo di procedere non pone alcun problema, visto che già oggi siffatte sentenze sono trasmesse fisicamente al servizio competente, al quale non sono quindi comunicati dati che non poteva consultare finora.
Art. 64 Comunicazioni alle autorità cantonali della migrazione (polizia degli
stranieri) e all’UFM
Nel settore della migrazione sono molteplici le novità proposte. In base all’articolo 47 lettere d e f, sono stati ridefiniti i diritti di accesso online attribuiti alle autorità della migrazione: per tutte le decisioni secondo la legge sugli stranieri rese sulla base di dati penali, può essere consultato online l’estratto 2+ per autorità. Vi sono tuttavia casi in cui converrebbe comunicare automaticamente, anziché su richiesta le informazioni rilevanti in merito a sentenze penali e a procedimenti penali pendenti – per la precisione nel momento in cui le informazioni sono generate (per es. a partire dal passaggio in giudicato di una sentenza che implica la revoca di un’autorizzazione).
Per questo motivo è introdotta la comunicazione automatica delle sentenze di riferimento svizzere alle autorità della migrazione di Confederazione e Cantoni (cpv. 1). Questa comunicazione ha lo scopo di sostituire, nella misura più completa possibile, l’obbligo delle autorità inquirenti e giudiziarie di comunicare i procedimenti penali pendenti e le sentenze penali secondo l’articolo 82 dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201). In occasione della consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1), i Cantoni di Argovia, di Glarona, di Svitto e di Zugo avevano segnalato che tale obbligo di comunicare non funzionava sempre (soprattutto nei contatti extracantonali). Vista la validità più lunga dei permessi rilasciati in applicazione del diritto in materia di stranieri, le autorità della migrazione devono poter far affidamento su dati aggiornati.
L’articolo 64 intende disciplinare soltanto il principio dell’obbligo di comunicazione. Il Consiglio federale emanerà le disposizioni esecutive in un’ordinanza fondandosi sulla competenza conferitagli dall’articolo 104 (allo stesso modo in cui l’art. 82 OASA si basa sulla delega dell’art. 97 cpv. 3 LStr). Il Consiglio federale non mancherà di specificare anche le finalità del trattamento di dati – che si evincono già dalla pertinente legislazione sugli stranieri (cpv. 2) – e di disciplinare nel dettaglio la distribuzione capillare delle informazioni. Riformulerà inoltre l’articolo 82 OASA, che non sarà eliminato del tutto, visto che prevede anche la comunicazione di dati che non si riferiscono a sentenze e a procedimenti penali pendenti.
Art. 65 Comunicazioni allo Stato di origine
Riguardo alle comunicazioni allo Stato di origine non sono state introdotte novità (cfr. art. 368 CP in combinato disposto con l’art. 13 cpv. 4 Ordinanza VOSTRA). Il capoverso 1 precisa che non sono comunicate soltanto le «sentenze penali», come previsto nell’articolo 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in