Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 96Fedlex · Rapporto esplicativo
dati del Casellario giudiziale svizzero, in collaborazione con il capo del casellario giudiziale, decide il numero e l’identità dei collaboratori ai quali concedere un diritto di accesso individuale a VOSTRA (cfr. sezione 4 e art. 13–15, 18–20 Direttiva online DFGP154). L’articolo 54 capoverso 1 specifica quindi che le autorità di per sé dotate di un diritto di accesso online il cui accesso non è però operativo possono chiedere per scritto i dati di VOSTRA di cui necessitano. Potranno ricevere i dati del casellario giudiziale corrispondenti al loro diritto di accesso online. Per tale principio, sempre applicato, non esisteva finora un riscontro esplicito nella legge.
L’articolo 54 capoverso 2 indica le autorità alle quali rivolgere le domande scritte.
In occasione della consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1), il Tribunale amministrativo federale evidenziava che le autorità di ricorso non sono di norma autorizzate ad accedere a VOSTRA. Poiché a volte decidono molto tempo dopo che l’autorità di grado inferiore ha emanato la propria decisione, i dati di cui dispongono non sono sempre attuali. Dello stesso tenore la richiesta del Cantone di Zurigo, che ha chiesto di attribuire un diritto di accesso ai giudici competenti per la verifica giudiziaria della privazione della libertà a fini assistenziali. L’articolo 54 capoverso 3 statuisce dunque, sotto forma di clausola generale, che anche le autorità di ricorso chiamate a pronunciarsi su una decisione hanno il diritto di accedere a VOSTRA se lo scopo della consultazione è identico a quello su cui si è fondata l’autorità di grado inferiore. È ben vero che tali clausole generali rendono più complicata l’applicazione della legge per i responsabili del casellario giudiziale, ma visto che il numero di domande dovrebbe rimanere piuttosto basso anche in futuro, l’onere occasionato dalla verifica di una domanda scritta e motivata dovrebbe mantenersi entro limiti ragionevoli. Elencando esplicitamente tutte le autorità di ricorso con i pertinenti scopi di accesso, si rischiano inevitabilmente delle lacune normative.
L’estratto 1 per autorità fornisce un quadro molto ampio dei dati penali. È dunque giustificato che l’accesso a tali dati resti limitato ai casi espressamente disciplinati dalla legge ed è per tale motivo che l’elenco all’articolo 54 capoverso 4 è esaustivo. Tale precisazione è riconducibile a considerazioni di carattere pratico. Infatti vi sono altre leggi federali contenenti disposizioni sulla comunicazione di dati non armonizzate con il diritto del casellario giudiziale, ma che in linea di principio obbligano anche le autorità del casellario giudiziale a comunicare tali dati (p. es. art. 97 cpv. 2 LStr, art. 32 LPGA o art. 160 CPC). Dichiarando esaustivo l’elenco dei destinatari dell’estratto 1 per autorità, si impedisce che i dati figuranti in tale estratto debbano essere forniti ad altre autorità o per altri scopi. Il medesimo problema si pone nel caso in cui si applica la clausola di eccezione in materia di protezione dei dati secondo l’articolo 17 capoverso 2 LPD. Anche in tal caso sarà possibile comunicare al massimo i dati figuranti nell’estratto 2+ per autorità.
154 Va tenuto conto dei seguenti fattori: frequenza d’uso, numero dei collaboratori del servizio già autorizzati ad accedere, necessità di agire autonomamente e rapidamente (p. es. al di fuori dei normali orari d’ufficio), volume dei dati richiesti, funzioni richieste (consultazione, iscrizione, mutamento, cancellazione).