Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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Il capoverso 2 e il periodo introduttivo del capoverso 1 precisano che sono iscritte soltanto le sentenze svizzere. Di fatto, le sentenze estere non sono comunicate al Casellario giudiziale svizzero. Non sono altresì iscritte in VOSTRA nemmeno le sentenze di colpevolezza secondo l’articolo 52 CP a motivo della lieve entità della colpa e delle conseguenze del fatto (in merito al problema analogo nel caso delle persone fisiche cfr. l’art. 17 cpv. 1 lett. c n. 1).
Art. 71 Dati della sentenza di riferimento da iscrivere in VOSTRA
All’iscrizione di una sentenza di riferimento pronunciata contro un’impresa, vanno iscritti anche altri dati connessi con tale sentenza.
Come per le persone fisiche (cfr. art. 19), l’articolo 71 indica soltanto le categorie principali. I dati del dispositivo delle sentenze da iscrivere saranno specificati in un’ordinanza (cpv. 3). In linea di massima, i dati saranno identici a quelli che figurano nel casellario giudiziale delle persone fisiche. Le eventuali differenze dipendono dalle peculiarità insite nelle due categorie di soggetti giuridici.
I riferimenti generali secondo il capoverso 1 lettera , sono informazioni quali la data della sentenza, l’autorità giudicante, la data della notifica, ecc.
La descrizione del reato e la data in cui è stato commesso secondo il capoverso 1 lettera c comprendono, ad esempio, una descrizione astratta del reato e l’indicazione esatta della legge e del numero dell’articolo.
Nel diritto penale delle imprese l’unica sanzione applicabile è la multa, ragion per cui le informazioni sulla sanzione pronunciata (cpv. 1 lett. d) comprendono soltanto l’importo della multa e la valuta. Quanto alla commisurazione della pena e alla rinuncia a infliggere una sanzione, possono essere indicati, ad esempio, le attenuanti secondo l’articolo 48 CP o gli eventuali motivi d’impunità secondo l’articolo 52 CP segg. (cfr. nota 168).
Le informazioni complementari rilevanti per l’esecuzione della pena (cpv. 1 lett. e) riguardano, per il momento, soltanto la parte della pena considerata già scontata nei casi di violazione del principio di celerità (cfr. quanto esposto alla nota 109).
Quanto al capoverso 2, che riguarda l’iscrizione di pene complementari e pene complementari parziali, si rimanda a quanto esposto in merito all’articolo 19.
Secondo il capoverso 3, il Consiglio federale stabilirà i dati da iscrivere. Per motivi di chiarezza può essere opportuno menzionare esplicitamente anche i dati che non vanno iscritti in VOSTRA, quali le sentenze di assoluzione che prescindono da una pena, il disciplinamento delle spese giudiziarie, le sanzioni amministrative o disciplinari e i reati afferenti al diritto cantonale.
Art. 72 Decisioni successive
Le uniche decisioni successive riguardanti imprese sono attualmente la grazia o l’amnistia, che dovranno essere iscritte in VOSTRA. Non vi sono per il momento altri tipi di decisioni rientranti nel campo di applicazione del diritto penale delle imprese, ma il Consiglio federale avrà la facoltà di prevederne se necessario.